Con la Manovra correttiva arriva l’istituzione della zona franca urbana nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici.
L’intervento prevede la concessione di agevolazioni, sotto forma di esenzioni fiscali e contributive, a favore delle imprese aventi la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca e che abbiano subito una contrazione del fatturato a seguito degli eventi sismici. Potranno accedere anche le imprese che avvieranno la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017. Il provvedimento prevede, inoltre, l’estensione di un anno, fino al 31 dicembre 2019, del credito d’imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nei Comuni colpiti dal sisma, istituito dal decreto Terremoto.
Istituzione della zona franca urbana e allungamento fino al 2019 del periodo di validità del credito d’imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, istituito dal decreto Terremoto.
Sono queste le due misure messe in campo dalla Manovra correttiva per favorire la ripresa economica, anche e soprattutto mediante la realizzazione di nuovi investimenti, delle zone del Centro Italia colpite dagli eventi sismici.
Zona franca urbana
Il primo intervento previsto dalla Manovra è dunque la tanto attesa istituzione della zona franca urbana nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
L’intervento prevede quattro tipologie di agevolazioni, consistenti in:
- esenzione dalle imposte sui redditi;
- esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);
- esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Le suddette agevolazioni avranno durata biennale: saranno infatti concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della Manovra correttiva ed il successivo.
La prima agevolazione consiste nell’esenzione delle imposte sui redditi del reddito derivante dall’attività svolta dall’impresa all’interno del territorio della zona franca, fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro per ciascuno dei due periodi di imposta ammessi.
La seconda forma di agevolazione consiste nell’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona franca.
La terza forma di agevolazione consiste in una esenzione dall’imposta municipale propria per gli immobili ubicati nella zona franca, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica.
Infine, la quarta ed ultima forma di agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
Le agevolazioni devono essere fruite nei limiti stabiliti dai regolamenti “de minimis” e sono attribuite, alle imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l’evento.
Sono ammesse anche le imprese che hanno la sede principale o l’unità locale nei comuni di cui all’allegato 2-bis del DL n. 189/2016 (aggiunto dall’articolo 18-undecies, comma 1, del DL n. 8/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2017) che hanno subito nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2016.
Le esenzioni sono riconosciute altresì alle imprese che avvieranno la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.
Per l’attuazione dell’intervento, in quanto compatibili, si applicano ai sensi del successivo comma 443 le disposizioni del decreto ministeriale 10 aprile 2013 che disciplina le condizioni, i limiti e le modalità, i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse.
In merito alle modalità di accesso alle agevolazioni, tale decreto attuativo dispone che, per fruire dei benefici, i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con il bando del medesimo Ministero.
Per la concessione delle agevolazioni, la Manovra stanzia:
- 194,5 milioni di euro per l’anno 2017;
- 167,7 milioni di euro per l’anno 2018;
- 141,7 milioni di euro per l’anno 2019.
Credito d’imposta investimenti
La Manovra, inoltre, allunga di un anno, fino al 31 dicembre 2019, il periodo di vigenza del credito d’imposta per l'acquisto di beni strumentali, previsto dall’art. 18- quater dal decreto Terremoto (DL n. 8/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2017).
Si ricorda che la norma estende il bonus investimenti Sud, istituito dalla legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015, articolo 1, commi 98 – 108, come modificato dall’art. 7-quater del DL n. 243/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 18/2017), agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016.
Il bonus agevola l’acquisizione, anche tramite leasing, di macchinari, impianti ed attrezzature varie, che fanno parte di un progetto di investimento iniziale.
Pertanto, l’agevolazione potrà essere concessa solamente agli investimenti in beni strumentali nuovi per:
- la realizzazione di un nuovo stabilimento;
- l’ampliamento di uno stabilimento esistente;
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento;
- la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- la riattivazione di uno stabilimento chiuso e che sarebbe stato chiuso in caso di mancata acquisizione.
Il credito di imposta sarà attribuito nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese.
La piena attuazione dello strumento è subordinata al consenso della Commissione UE.
Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it