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La Manovra correttiva prevede che, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi, il DURC viene rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di adesione alla stessa, purchè effettuata nei termini previsti ed in presenza di tutti i requisiti di regolarità richiesti.

L’adesione, però, non libera il contribuente dal pagamento, in mancanza del quale gli Enti previdenziali preposti alla verifica provvedono all’annullamento del DURC. La Manovra correttiva risolve la questione sorta a seguito dell’orientamento espresso dagli Enti previdenziali di attestare la regolarità contributiva solo in presenza dal pagamento dell’unica o della prima rata del debito oggetto di definizione agevolata.

L’adesione alla c.d. rottamazione delle cartelle libera il DURC. Lo prevede l’art. 35 della manovra correttiva varata dal Governo. In particolare, sarà utile, per il rilascio del DURC regolare, la presentazione della domanda per la definizione agevolata delle pendenze contributive giacenti presso l’Agente della riscossione, al fine di ottenere il DURC regolare anche senza il pagamento dell’unica o delle rate di dilazione. In questo modo, viene sovvertito il precedente orientamento degli Istituti previdenziali, che prevedeva il pagamento dell’unica rata e della prima rata in caso di pagamento dilazionato, del debito contenuto nell’adesione agevolata ai fini del rilascio del DURC.

Orientamento degli Enti previdenziali prima della manovra correttiva
L’INPS e l’INAIL, con l’avallo del Ministero del lavoro, avevano precisato che l’art. 6 del DL 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 225/2016, che disciplina la definizione agevolata (c.d. rottamazione dei ruoli) dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (A.d.R.) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016, consente al contribuente che acceda alla procedura di estinguere il debito senza corrispondere gli ulteriori accessori inclusi nei predetti carichi.
In pratica, viene dettagliatamente modulato il procedimento prevedendo la presentazione di un’apposita dichiarazione da parte degli interessati con la quale gli stessi manifestano la volontà di avvalersi della definizione agevolata e l’Agente della Riscossione comunichi ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
A tal proposito, era stato precisato che il procedimento si considera perfezionato solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale. Quindi, era stato chiarito che le sedi territoriali degli Enti previdenziali competenti a gestire le richieste di DURC on line dovevano continuare a definire le stesse con le consuete modalità. In presenza di notifica di invito a regolarizzare per il quale il contribuente non abbia attivato alcuna forma di regolarizzazione prevista dalla vigente normativa (pagamento presso AdR ovvero istanza di dilazione), la richiesta deve essere definita con un esito di irregolarità.


Le novità con la manovra correttiva
Con la manovra correttiva viene previsto che il Documento Unico di Regolarità Contributiva, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell’articolo 6, del DL 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 225/2016, è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo, naturalmente, gli altri requisiti di regolarità di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
E’ da sottolineare però, che la semplice adesione non libera completamente il contribuente dal successivo pagamento, il cui mancato adempimento comporta l’annullamento del DURC. Infatti, il comma 2, dell’art. 35 della manovra correttiva stabilisce che nell’ipotesi di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, tutti i Documenti rilasciati tenendo conto delle domande di adesione agevolata, sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.
A tal fine, l’agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio “Durc On Line” l’elenco dei documenti annullati.
I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio “Durc On Line” in sede di consultazione del Documento già prodotto, utilizzano le informazioni rese disponibili nell’ambito dei procedimenti per i quali il Documento è richiesto.

Le date da ricordare
Per presentare domanda c’è tempo fino al 21 aprile.
Entro il 15 giugno Equitalia comunicherà gli importi da pagare, che possono essere dilazionati in 5 rate.
Le prime tre rate, pari al 70% dell’importo complessivo, si dovranno saldare entro luglio, settembre e novembre del 2017.
La quarta rata andrà saldata entro aprile del 2018, l’ultima a settembre dello stesso anno.
Sarà Equitalia a inviare a casa i bollettini con importi e scadenze.
Attenzione: se viene saltata anche una sola rata, si dovrà pagare l’intero importo, comprensivo di sanzioni e interessi di mora, in un’unica soluzione.

Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it