Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.
Con la circolare n. 2/E dell’8 marzo 2017, l'Agenzia precisa che i termini di presentazione della richiesta di rottamazione scadono il prossimo 31 marzo e che la stessa può essere presentata solo in relazione alle somme che sono state affidate tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 2/E del 2017, che fornisce chiarimenti in ordine alla delicata tematica della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, meglio conosciuta come “rottamazione”.
L’Agenzia mette in evidenza che il prossimo 31 marzo scadono i termini per la presentazione della richiesta di accesso al predetto istituto, che consente di beneficiare di una consistente riduzione delle somme da pagare. Vengono infatti eliminati interessi di mora e sanzioni e rimangono da versare solamente le somme relative a:
- capitale;
- interessi;
- spese sostenute per le procedure di recupero del credito;
- aggio dovuto agli agenti della riscossione.
I carichi oggetto di definizione possono essere unicamente quelli affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.
A tal proposito non assume alcuna rilevanza la data di avvenuta notifica della cartella di pagamento. Possono rientrare nella definizione anche i carichi che contengono solamente sanzioni, a patto che si tratti di sanzioni di carattere amministrativo-tributarie. Il soggetto istante ha la possibilità di scegliere quali carichi affidati far rientrare nella definizione agevolata.
Non è pertanto obbligato a “rottamare” tutti i carichi affidati che riguardano la sua posizione.
Ai fini del perfezionamento della procedura è necessario che il contribuente paghi per intero e alle scadenze previste le rate ovvero l’unica rata stabilita nell’ambito della procedura di rottamazione.
Diversamente la definizione agevolata perde di efficacia e gli eventuali versamenti effettuati vengono acquisiti unicamente a titolo di acconto di tutte le somme da versare.
Carichi oggetto di giudizio
Come opportunamente evidenziato nella circolare suddetta, anche i carichi oggetto di contenzioso possono essere definiti.
Con la presentazione dell’istanza di rottamazione il soggetto debitore si impegna a rinunciare ai giudizi che hanno ad oggetti i carichi definibili.
Tuttavia tale impegno non corrisponde affatto alla rinuncia al ricorso di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992.
L’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avviene solamente nel caso in cui il carico definito efficacemente (tramite il pagamento integrale di quanto dovuto per la definizione agevolata) riguardi l’intera pretesa oggetto della controversia.
Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it