La novità della presentazione della dichiarazione IVA 2017 in forma autonoma entro il termine del 28 febbraio comporta anche l’anticipo del momento della stampa o della conservazione sostitutiva dei registri IVA del 2016.
Il termine per questo adempimento risulta quindi fissato al 28 maggio 2017, cioè entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Lo stesso termine vale anche per i soggetti che hanno adottato la conservazione elettronica dei documenti. Occorre ricordare che le scritture contabili obbligatorie devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.
Tra le novità principali che emergono quest’anno nella dichiarazione IVA , va senz’altro evidenziata quella che, in riferimento al periodo di imposta 2016, prevede la presentazione del modello tra il periodo compreso tra il 1° e il 28 febbraio 2017, in modo autonomo, cioè non più unitamente alla dichiarazione dei redditi.
L’anticipo al 28 febbraio 2017 del termine ultimo per inviare la dichiarazione IVA comporta, come conseguenza, anche l’anticipo del momento della stampa o della conservazione sostitutiva dei registri IVA del 2016, al 28 maggio 2017, cioè entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione.
Lo stesso termine vale anche per i soggetti che hanno adottato la conservazione elettronica dei documenti; relativamente alla conservazione sostitutiva delle scritture contabili relative all’anno 2016, dovranno provvedere agli adempimenti, secondo le modalità previste dal D.M. 17 giugno 2014 che garantiscano l’immodificabilità del documento, la sua integrità, l’autenticità e la leggibilità.
I documenti informatici sono conservati in modo tale che:
- siano rispettate le norme del Codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
- siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali.
Tenuta delle scritture contabili obbligatorie
La normativa di riferimento in materia di tenuta e conservazione delle scritture contabili (art. 22, D.P.R. n. 600/1973) prevede che, fermo restando quanto stabilito dal Codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili, ad eccezione delle scritture ausiliarie, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo.
Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.
Le scritture contabili obbligatorie, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 c.c. o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 c.c..
Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
La tenuta della contabilità meccanografica ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, è rappresentata dalla memorizzazione delle singole operazioni e dalla loro stampa sui registri cartacei ovvero della loro archiviazione elettronica su supporti informatici con le modalità stabilite dal citato D.M. 17 giugno 2014.
Ai fini IVA la contabilizzazione delle rilevazioni deve essere effettuata entro il termine previsto per la liquidazione mensile o trimestrale.
Miniproroga per le dichiarazioni dei redditi
Il decreto Milleproroghe 2017 (D.L. n. 244/2016) sposta di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IRAP in favore dei soggetti che presentano i modelli redditi SC 2017 .
Tale proroga comporterà lo spostamento anche dei termini di stampa o conservazione sostitutiva del libro giornale, dei mastrini, del libro degli inventari, del registro dei cespiti ammortizzabili; per gli altri soggetti che non usufruiranno della proroga i registri relativi al 2016, con riferimento alle imposte sui redditi, dovranno essere stampati antro il 30 dicembre 2016.
Si ricorda, infatti, che il libro degli inventari deve essere redatto e sottoscritto entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 15, D.P.R. n. 600/1973 e art. 2217 c.c.).
Conseguentemente, per i soggetti per i quali il termine di presentazione della dichiarazione del modello Redditi 2017 coinciderà con il 30 settembre 2017, la scadenza sarà il 30 dicembre 2017.
Per i soggetti che, invece, usufruiranno della miniproroga, la data per la redazione e sottoscrizione è spostata al 15 gennaio 2018.
Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it