Terzo appuntamento per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
Terzo appuntamento per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA: è in scadenza il termine per l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2017. La comunicazione - da effettuare entro il 30 novembre 2017 - deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati. Solo i contribuenti che non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA, ovvero di effettuare le liquidazioni periodiche, sono esonerati dall’adempimento.
Entro il 30 novembre deve essere effettuato l’invio dei dati relativi alle liquidazioni IVA del terzo trimestre 2017.
L’obbligo di comunicazione dei dati, che decorre dal 1° gennaio 2017, è stato introdotto con la Manovra fiscale del 2016. La comunicazione va effettuata nei seguenti termini:
- entro il 31 maggio in relazione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo;
- entro il 16 settembre per quanto concerne i mesi di aprile, maggio e giugno;
- entro il 30 novembre relativamente ai mesi di luglio, agosto e settembre;
- entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo per quanto concerne i mesi di ottobre, novembre e dicembre.
L’obbligo riguarda sia i soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta con cadenza mensile, sia i soggetti passivi IVA che procedono con la liquidazione trimestrale dell’imposta.
Qualora l’imposta venga determinata separatamente in presenza di più attività, va inviata una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
Chi è esonerato
Coloro che non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA, ovvero di effettuare le liquidazioni periodiche, sono esonerati da tale adempimento.
Come trasmettere i dati.
La comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero tramite i soggetti intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni con il servizio telematico Entratel.
Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it