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La riammissione è condizionata al versamento delle rate non versate entro il 7 dicembre 2017 (termine inizialmente fissato al 30 novembre). Entro la stessa data dovrà essere versata anche la terza rata, originariamente in scadenza al 30 novembre 2017.

PRECISAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE  DEL 30.11.2017 ORE 15:00:

Gentile contribuente Studio Consulenze,
ad evasione della Sua richiesta con numero pratica in oggetto, evidenziamo:
Il decreto legge n. 148/2017 prevede che è possibile rimettersi in regola con i pagamenti relativi alla definizione agevolata, cosiddetta rottamazione delle cartelle, pagando (senza ulteriori addebiti) entro il 30 novembre 2017:
· gli importi della rata scaduta nel mese di luglio 2017 (prima o unica rata); · gli importi della rata scaduta nel mese di settembre 2017.
Rimane invariata la scadenza della rata di novembre 2017 che deve essere pagata entro il giorno 30.
Per effettuare il pagamento può utilizzare il o i RAV allegati alla comunicazione di adesione alla definizione agevolata che ha ricevuto oppure recarsi presso uno degli sportelli dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

 

Con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018, il legislatore ha stabilito la riammissione ai benefici della rottamazione delle cartelle per i soggetti che, pur avendo presentato la domanda entro il 21 aprile scorso, non hanno versato la prima rata o entrambe le rate scadute rispettivamente il 31 luglio e il 30 settembre. La riammissione è condizionata al versamento delle rate non versate entro il 7 dicembre 2017 (termine inizialmente fissato al 30 novembre). Entro la stessa data dovrà essere versata anche la terza rata, originariamente in scadenza al 30 novembre 2017.
Intervenendo sulla disciplina introdotta dal D.L. 193/2016, l’art. 1 del Collegato fiscale 2018 fissa un termine per sanare gli omessi o carenti pagamenti relativi alle prime tre rate relative alla “fase 1” della rottamazione dei ruoli, che ordinariamente scadevano il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2017.
La novità va incontro a quanti, a causa di difficoltà o incertezze, non abbiano onorato, in tutto o in parte, i versamenti dovuti.
Nella formulazione iniziale, poi modificata con il maxi-emendamento approvato al Senato, era previsto che il versamento della prima rata o di entrambe le rate scadute nei mesi di luglio e settembre potesse eseguirsi entro il 30 novembre prossimo, insieme al versamento della terza rata.
In base alle modifiche inserite in sede di conversione, invece, il termine viene ulteriormente allungato al 7 dicembre 2017. Entro tale data, pertanto, sarà possibile eseguire il versamento dell’unica rata oppure, in caso di opzione per il pagamento dilazionato, delle prime tre rate, senza maggiorazione alcuna.
La modifica interviene anche sul termine di versamento della quarta rata, originariamente in scadenza ad aprile 2018, postergandolo a luglio 2018. Nessuna novità, infine, per la quinta e ultima rata che continuerà ad essere in scadenza il 30 settembre 2018.
Nella sostanza saranno riammessi ai benefici coloro che, pur avendo presentato l’istanza entro il 21 aprile 2017, non hanno versato integralmente le prime rate a condizione che, entro il 7 dicembre 2017, effettuino il pagamento delle rate saltate o versate per un importo non sufficiente. Come chiarito dalle FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la proroga è applicabile anche per coloro che avessero optato per il pagamento in unica soluzione.

Via libera alla compensazione cartelle-crediti PA
La riapertura dei termini, inoltre, consentirà di eseguire il pagamento delle somme dovute utilizzando in compensazione i crediti eventualmente vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per appalti, forniture e prestazioni professionali.
Il D.M. 9 agosto 2017, infatti, dando attuazione all’art. 9-quater del D.L. 50/2017, ha esteso al 2017 la facoltà di compensare tali crediti, ammessa in precedenza solo con riguardo ai carichi affidati a Equitalia sino al 31 dicembre 2016.

Per comprendere a pieno la porta della norma, è necessario riepilogare brevemente le conseguenze che, in assenza della proroga, si sarebbero determinate con il mancato pagamento delle somme dovute. In merito dispone l’art. 6 del D.L. n. 193/2016, prevedendo che il pagamento tardivo, insufficiente od omesso anche di una sola delle cinque rate, con il pagamento di una o più delle restanti rate, comporta la decadenza dai benefici della rottamazione con il riemergere, pertanto, del debito riguardante le sanzioni amministrative e gli interessi di mora.
L’intervenuta decadenza dalla rottamazione, in tal caso, precluderebbe la possibilità di ottenere una nuova dilazione dei ruoli. Viceversa, tale esclusione sembrerebbe non operare nel caso in cui il mancato pagamento avesse riguardato la prima rata ovvero la totalità delle somme dovute.
La circostanza che non sia stata pagata alcuna somma, infatti, avrebbe come conseguenza solo il mancato perfezionamento della domanda di rottamazione e non, al contrario, la decadenza della stessa.
Ne conseguirebbe la possibilità di ottenere la riapertura del piano di dilazione che eventualmente era in essere alla data di presentazione dell’istanza di rottamazione.
La questione tuttavia, meriterebbe un chiarimento puntuale da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it