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Scade il 30 novembre 2017 il termine per il versamento degli acconti relativi a IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive, contributi INPS attinenti ai redditi per l’anno 2017

La scadenza riguarda i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e fa riferimento sia agli acconti da versare in un’unica soluzione, sia agli acconti che possono essere versati in due rate. In tale ultima ipotesi il termine attiene al pagamento della seconda rata.
Per i contribuenti con periodo d’imposta che coincide con l’anno solare, il 30 novembre scade il termine per procedere con il versamento del secondo acconto (ovvero primo e unico per alcuni contribuenti) relativo:
- alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES);
- all’IRAP;
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- ai contributi INPS (gestione artigiani e commercianti e gestione separata);
attinente ai redditi per l’anno 2017.
Ai fini del versamento degli importi va utilizzato il modello F24, con l’indicazione dei codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui il versamento faccia riferimento alla seconda rata dell’acconto (la seconda rata è pari al 60 per cento del totale dell’acconto), non è possibile procedere con il pagamento rateale della somma dovuta.

Metodi di quantificazione dell’acconto
Due sono i metodi a disposizione per la determinazione dell’importo dell’acconto:
- metodo storico;
- metodo previsionale.
Il primo metodo va utilizzato in via ordinaria e quantifica l’acconto in misura percentuale rispetto all’ammontare dell’imposta relativa alla precedente annualità d’imposta (al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute, eccedenze):
- 100% in relazione alle imposte sui redditi, addizionali IRPEF, IRAP;
- 95% per quanto concerne la cedolare secca (prevista in relazione alla locazione di immobili ad uso abitativo).
Il legislatore ha previsto che, qualora l’importo dell’acconto non superi determinate soglie minime (variano a seconda dell’imposta a cui l’acconto fa riferimento), l’acconto non è dovuto da parte del contribuente.
Il secondo metodo, alternativo rispetto al precedente, può essere utilizzato dal contribuente nel caso in cui preveda di conseguire, per l’anno d’imposta oggetto di versamento degli acconti, un reddito inferiore rispetto alla precedente annualità.
Qualora il contribuente opti per la quantificazione dell’acconto con il metodo previsionale e l’importo dell’acconto risulti poi inferiore all’ammontare dell’imposta dovuta, il contribuente può:
- ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, effettuando un versamento tardivo e beneficiando del pagamento delle sanzioni in misura ridotta;
- in alternativa, attendere l’invio dell’avviso bonario da parte dell’Agenzia delle Entrate, con il quale l’Ufficio richiederà altresì il versamento di sanzioni e interessi quantificati sulla parte di acconti dovuta e non versata dal contribuente medesimo.

Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it