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Se, invece, l’operazione straordinaria ha determinato la cessazione di uno o più dei soggetti coinvolti, chi è tenuto ad effettuare la comunicazione?

Si avvicina la scadenza per l’invio dello spesometro, con riferimento alle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017. La trasmissione dei dati deve essere effettuata anche nel caso in cui si siano realizzate operazioni straordinarie nel periodo oggetto di comunicazione. Se l’operazione straordinaria ha comportato la sopravvivenza di tutti i soggetti coinvolti, all’invio dei dati provvede ciascun soggetto in modo autonomo. Se, invece, l’operazione straordinaria ha determinato la cessazione di uno o più dei soggetti coinvolti, chi è tenuto ad effettuare la comunicazione?
Per i soggetti passivi IVA, il prossimo 28 settembre scade il termine per adempiere all’obbligo - introdotto dall’art. 4, comma 1, D.L. n. 193/2016 - di comunicare i dati delle fatture emesse nel primo semestre 2017 e delle fatture passive registrate nel medesimo periodo di riferimento.
Tale adempimento va rispettato anche ove nel periodo oggetto di comunicazione si siano realizzate delle operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni conferimenti, etc., il perfezionamento delle quali può, tuttavia, comportare la cessazione di una o più delle parti della transazione medesima.
Nel caso in cui l’operazione straordinaria perfezionatasi comporti la sopravvivenza di tutti i soggetti coinvolti il dubbio non si pone, in quanto ciascun soggetto provvede all’adempimento in modo autonomo in relazione ai dati di rispettiva competenza.

Ove, invece, si determini la cessazione di uno o più dei soggetti coinvolti nell’operazione, è naturale domandarsi chi sia tenuto ad effettuare l’adempimento in oggetto, in relazione ai soggetti danti causa che sono venuti ad estinguersi a seguito della richiamata operazione straordinaria.
In tale ipotesi, l’estinzione di uno o più dei danti causa comporta il trasferimento dell’obbligo di far fronte all’adempimento in oggetto in capo al soggetto avente causa, ossia il beneficiario, eventualmente anche preesistente, dell’operazione straordinaria posta in essere.
In particolare, a seguito di quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 7 febbraio 2007, n. 1 in presenza dell’estinzione del dante causa, l’avente causa, per adempiere correttamente all’obbligo di comunicazione delle fatture, non può presentare una comunicazione unica contenente sia i propri dati che quelli del dante causa cessato, bensì deve procedere a presentare le seguenti distinte comunicazioni:
- una comunicazione contenente i dati delle fatture emesse e ricevute dall’avente causa, ossia la sua sola posizione personale;
- una comunicazione contenente i dati del dante causa relativa al periodo durante il quale l’operazione ha efficacia;
- una comunicazione contenente i dati del dante causa relativa al periodo antecedente a quello di efficacia dell’operazione. Tale comunicazione va presentata solamente ove il dante causa non vi abbia già provveduto autonomamente, in quanto i termini di adempimento risultavano ancora pendenti alla data di efficacia dell’operazione straordinaria. Ipotesi di fatto applicabile, in sede di primo adempimento, a tutte le operazioni straordinarie effettuate o che si effettueranno nel 2017, con efficacia antecedente al richiamato termine del 28 settembre 2017

In sede di compilazione
Ai fini della compilazione della comunicazione il soggetto avente causa deve avere l’attenzione di procedere a compilare, nella sezione dei dati di testata, anche il blocco dei “dati dichiarante” appositamente dedicata all’indicazione del codice fiscale e del relativo codice carica del soggetto che risulta obbligato alla presentazione della comunicazione, pur non coincidendo con il soggetto IVA cui i dati oggetto di comunicazione si riferiscono.
Per quanto concerne il codice carica da utilizzare in tale situazione, stante il richiamo delle regole tecniche alla tabella dei codici previsti in materia di dichiarazione IVA, si ritiene plausibile l’utilizzo del codice carica 9 volto ad individuare il “soggetto tenuto a presentare la comunicazione per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive”.

Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it