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Sono pronti i primi 70 indici sintetici di affidabilità (ISA) che, a partire dal periodo d’imposta 2017, sostituiranno i vecchi studi di settore.

Con la pubblicazione dei primi ISA, avvenuta con il provvedimento 22 settembre 2017, l'Agenzia delle Entrate rispetta la tabella di marcia secondo la quale, già dall’anno in corso, inizierà il processo che porterà al superamento, graduale, dell’attuale sistema basato sugli studi di settore.
E’ iniziata ufficialmente l’era degli Indici sintetici di affidabilità (ISA). Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha varato il provvedimento con il quale individua, con effetto dal periodo d’imposta 2017, i primi 70 ISA.
Si va dalla produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria alla manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, dagli acconciatori, dagli esercizi di somministrazione alimenti e bevande agli intermediari del commercio, giusto per citarne alcuni (per l’elenco completo si rimanda al provvedimento).
Per memoria, si segnala che gli ISA erano stati già previsti dall’art. 7-bis del D.L. n. 193/2016 il quale aveva disposto:
- da un lato la sostituzione degli studi di settore con tali indici a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;
- dall’altro, contestualmente all’adozione degli ISA, la cessazione degli effetti, ai fini dell’accertamento, delle norme sugli studi di settore e i parametri.
Successivamente, il D.L. n. 50/2017 ha abrogato tale norma e ha introdotto gli ISA definendone nei dettagli il funzionamento.

Inoltre, con il comunicato stampa Agenzia delle Entrate-SOSE del 7 febbraio 2017 era stato affermato che, nel 2017, sarebbe stato approvato un primo blocco di 70 ISA così distribuito tra i vari settori: 29 commercio, 15 manifatture, 17 servizi e 9 professionisti.
Numeri che tornano nel provvedimento varato. Pertanto, ciò che era, sino a qualche mese fa, niente di più che un progetto di riforma, non appena sarà pubblicato il decreto di approvazione del MEF, diventerà realtà, una realtà con cui molti contribuenti devono iniziare a fare i conti.
Per non farsi trovare impreparati, conviene fare il punto su cosa sono e come funzioneranno i nuovi indici, che, almeno nelle intenzioni del Legislatore, dovrebbero risolvere i (mille) problemi che, in questi anni, sono sorti con l’utilizzo degli studi di settore.

Cosa sono gli ISA
Superando quanto disposto dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, l’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 (c.d. manovra correttiva) disciplina l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefici, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore.
Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.
All’applicazione degli ISA fa seguito un giudizio di affidabilità fiscale del contribuente, espresso su una scala da 1 a 10. Tale grado di affidabilità rileva:
- ai fini dell’accesso ad un particolare regime premiale;
- per la definizione, unitamente alle informazioni presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria, di specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.
Gli indici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:
- ha iniziato o cessato l’attività;
- non si trova in condizioni di normale svolgimento dell’attività;
- dichiara ricavi di cui all’art. 85 co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all’art. 54 co. 1 del TUIR di ammontare superiore al limite che sarà stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici.

Come vengono elaborati e gestiti
Gli indici sono elaborati dalla SOSE con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta.
Nel processo di elaborazione è coinvolta una commissione di esperti.
Volendo sintetizzare, l’iter degli indici è il seguente:
- approvazione: avviene con un decreto MEF entro il 31 dicembre;
- integrazioni: verranno fatte al fine di tener conto di situazioni di natura straordinaria;
- revisione: sarà effettuata almeno ogni due anni.

Obblighi dichiarativi

I contribuenti cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale sono tenuti a dichiarare, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.
Pertanto, su questo aspetto, si presume che poco cambierà rispetto alla compilazione degli attuali studi di settore.
In caso di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta, si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997)
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate può procedere ad accertamento induttivo.
Comunque, al fine di incentivare l’assolvimento spontaneo degli obblighi tributari, prima della contestazione della violazione, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili nel cassetto fiscale del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. I contribuenti possono indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili. Tali componenti rilevano ai fini IRPEF/IRES, IRAP e IVA (con aliquota media), nel senso che su tali maggiori importi vanno calcolate e versate le imposte. Se le maggiori imposte sono versate nei termini della dichiarazione dei redditi non si applicano sanzioni e interessi.

Finalità degli ISA

A differenza di quanto fatto sin qui con gli studi di settore, il progetto degli ISA è molto più ambizioso: si vuole mettere in piedi un sistema di compliance che non abbia la sola finalità di controllo ma anche di “vantaggio” per le imprese e professionisti.
Infatti, per ogni contribuente verrà elaborato un indice di affidabilità fiscale, su una scala da 1 a10, una sorta di certificazione che, se idoneo, può aprire le porte ad una serie di benefici.
In particolare, se si viene classificati come “affidabili”, si fruisce di un regime premiale che prevede:
- il non assoggettamento al visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo annuo non superiore a 50.000 euro (IVA) o 20.000 euro (imposte dirette e IRAP);
- la disapplicazione del visto di conformità ovvero della prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000euro annui;
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica;
- l’esclusione da accertamenti basati su presunzioni semplici (art. 39, comma 1, lettera d, 2° periodo, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54, comma 2, 2° periodo, D.P.R. n. 633/1972);
- l’anticipazione di un anno dei termini di decadenza dall’accertamento sul reddito d’impresa e lavoro autonomo;
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 D.P.R. 600/1973) a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it