Cambiano le modalità di identificazione dei soggetti destinatari dello split payment.
Dal 1° luglio 2017, devono essere fatturate con lo split payment le forniture rese nei confronti anche delle PA e delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. In base al D.M. 13 luglio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per identificare le PA non si deve fare riferimento all’elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall’ISTAT, bensì alle PA che applicano le norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria. Per le società quotate, il Dipartimento delle Finanze del MEF pubblica l’elenco definitivo delle società assoggettate allo split payment nell’anno successivo, senza necessità di un’approvazione del medesimo elenco formalizzata con decreto.
Il meccanismo dello split payment, introdotto dalla legge n. 190/2014, mediante l’inserimento dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, ha determinato una rivoluzione nel pagamento dell’IVA sulle forniture effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
Tale meccanismo prevede, infatti, che l’IVA dovuta sulle forniture di beni e di servizi effettuate nei confronti dei predetti soggetti venga versata direttamente da quest’ultimi all’Erario. In base a tale meccanismo, e in deroga al regime ordinario di riscossione dell’imposta, il fornitore emette la fattura indicando l’imposta e riportando l’annotazione split payment o “scissione dei pagamenti”, senza però incassare l’IVA addebitata alla controparte, in quanto la stessa viene versata direttamente dall’ente pubblico cliente.
A seguito delle modifiche apportate dalla Manovra correttiva 2017, dal 1° luglio 2017 tale meccanismo subisce una doppia estensione.
Non solo viene ampliato il novero delle prestazioni di servizi che devono essere fatturate mediante l’applicazione dello split payment, ma viene estesa anche la platea dei soggetti nei cui confronti occorre applicare la stessa, quali le società quotate e quelle controllate dagli enti pubblici.
Con il D.M. 27 giugno 2017, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha individuato le modalità applicative del meccanismo.
Successivamente con il D.M. 13 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017 si è nuovamente intervenuti in materia ridefinendo l’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo in parola.
Manovra correttiva 2017: cosa cambia?
La Manovra correttiva 2017 ha previsto che - a decorrere dal 1° luglio 2017 - le forniture di beni e di servizi devono essere fatturate applicando lo split payment nel caso in cui siano rese nei confronti delle seguenti Pubbliche amministrazioni:
- lo Stato;
- gli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- gli enti pubblici territoriali;
- i consorzi costituiti tra enti pubblici ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. n. 267/2000;
- le CCIAA;
- gli istituti universitari;
- le aziende sanitarie locali;
- gli enti ospedalieri;
- gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza,
L’applicazione del meccanismo è tuttavia subordinata al fatto che le PA non siano debitrici d’imposta, in virtù delle disposizioni in materia di IVA e, pertanto, non siano tenute ad applicare il meccanismo del reverse charge.
A tal soggetti si aggiungono, sempre dal 1° luglio 2017:
a) le società controllate direttamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, c.c. (controllo di diritto e di fatto), dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
b) le società controllate direttamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. (controllo di diritto), dalle Regioni, Province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
c) le società controllate, direttamente e indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. (controllo di diritto), dalle società di cui alle lettere b) e c);
d) le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Le modalità attuative
Con la pubblicazione del D.M. 27 giugno 2017 - che interviene sulla formulazione del D.M. 23 giugno 2015, sono state individuate le modalità attuative di applicazione dello split payment.
In particolare, per quanto concerne l’individuazione delle Pubbliche Amministrazioni, in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, il meccanismo dello split payment si applica alle PA inserite nel conto economico consolidato, individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge n. 196/2009, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016.
Per le fatture emesse dal 1° gennaio 2018 e negli anni successivi, il meccanismo dello split payment si applica alle PA inserite nel conto economico consolidato, individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/2009, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell’anno precedente.
Le ultime modifiche
Il D.M. 13 luglio 2017 elimina il riferimento all’elenco delle PA inserite nel conto economico consolidato, individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge n. 196/2009, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016.
Viene invece previsto che l’ambito delle PA che devono applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti coincide con quello delle amministrazioni che applicano le norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 214, legge n. 244/2009.
Con riferimento all’individuazione delle società quotate, l’art. 5-ter del D.M. 23 gennaio 2015, inserito dal D.M. 27 giugno 2017 ha stabilito che:
- in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, il meccanismo dello split payment si applica alle società controllate o inserite nell’indice FTBE MIB, che risultano tali alla data del 24 aprile 2017, come individuate nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze del Ministero delle Finanze e dell’Economia;
- per le fatture emesse dal 1° gennaio 2018 e negli anni successivi, lo split payment si applica alle società controllate o incluse nell’indice FTBE MIB che risultino tali alla data del 30 settembre precedente. Tali società sono individuate a seguito della pubblicazione del relativo elenco che verrà effettuata da parte del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno. Le società interessate possono, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’elenco, segnalare eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento.
Il D.M. 13 luglio 2017 ha infine previsto che, in sede di predisposizione degli elenchi delle società controllate dal settore pubblico e delle società quotate incluse nell’indice FTBE MIB, al termine del periodo di interlocuzione con le società interessate, il Dipartimento delle Finanze del MEF dia luogo alla mera pubblicazione dell’elenco definitivo delle società assoggettate al meccanismo dello split payment nell’anno successivo, senza la necessità di un’approvazione del medesimo formalizzata con un decreto del Direttore generale delle Finanze.
Tali modifiche, secondo quanto stabilito dall’art. 2 del D.M. 13 luglio 2017 si applicano alle fatture per le quali l’esigibilità dell’IVA si verifica a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nota bene
L’art. 3, comma 1, D.M. 23 gennaio 2015, dispone che l’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti della PA diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi.
Le PA possono comunque optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 27 giugno 2017, al momento della sua registrazione. Considerato che i fornitori della Pubblica amministrazione sono tenuti ad emettere la fattura in formato elettronico, al fine di individuare il momento di ricezione della fattura, secondo quanto precisato nella circolare n. 1/DF del 2014, “il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della ricevuta di consegna, è sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente. Tale ricevuta, infatti, è rilasciata in un momento sicuramente successivo a quello in cui la fattura è nella disponibilità della pubblica amministrazione committente”.
In ogni caso, mediante l’inserimento di una clausola di salvaguardia viene disposto che per tener conto degli eventuali comportamenti pregressi già in linea con le disposizioni in essere a tale data, sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti che hanno adottato lo split payment per le fatture per le quali l’esigibilità dell’imposta si sia verificata dal 1° luglio 2017 fino alla data della pubblicazione.
Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it