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Il 31 luglio scade il termine per la presentazione del modello IVA TR relativo al secondo trimestre 2017.

La scadenza riveste una particolare importanza in quanto, per la prima volta, trovano applicazione le novità in materia di visto di conformità per le compensazioni superiori a 5.000 euro annui. Inoltre, l’utilizzo in compensazione del credito IVA può essere effettuato solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione dell’istanza. Per la scadenza del 31 luglio, pertanto, i contribuenti devono utilizzare il nuovo modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 4 luglio 2017.

Il 31 luglio 2017 i contribuenti IVA tenuti alla presentazione del modello IVA TR relativo al secondo trimestre 2017 devono fare i conti con le novità in materia di visto di conformità e compensazioni introdotte dalla Manovra correttiva 2017.
Infatti, a partire dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017), chi vuole compensare orizzontalmente crediti in misura superiore a 5.000 euro annui, deve necessariamente far apporre il visto di conformità alla dichiarazione.
Inoltre, l’utilizzo in compensazione del credito IVA può essere effettuato solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione dell’istanza (in precedenza, invece, il termine era il giorno 16 del mese successivo).
Ai fini IVA, le nuove regole riguardano non solo l’imposta derivante dalla dichiarazione annuale ma anche quella infrannuale, per cui, è interessato anche il modello IVA TR.
A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha tempestivamente pubblicato un nuovo modello che tiene conto delle novità (provvedimento 4 luglio 2017).

Chi deve utilizzare il modello TR
Il modello deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.
Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni soggette a reverse charge nonché a split payment;
b) quando effettua operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
c) quando si trova nelle condizioni previste dal comma 3 dell'art. 17, D.P.R. n. 633/1972 (identificazione diretta o con rappresentante per i soggetti non residenti).
Possono inoltre chiedere il rimborso i soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lettere c) e d) dell’art. 30 del decreto IVA (limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche e quando effettuano prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies).
In tutti gli altri casi, il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.

Come è strutturato il modello
Il nuovo modello ricalca, sostanzialmente quello precedente. Pertanto, è costituito da:
- il frontespizio composto di due facciate;
- il modulo, composto dai quadri TA, TB, TC e TD, che va compilato da tutti i soggetti per l’indicazione dei dati contabili;
- il prospetto riepilogativo, composto dal quadro TE, riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.

Come e quando presentare il modello
Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Cosa cambia
Il nuovo modello, dal punto di vista della grafica, ha poche modifiche rispetto a quello precedente.
Ciò che, invece, cambia è la sostanza. Infatti, le novità sono principalmente due:
- l’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensare il credito d’imposta superiore a 5.000 euro annui;
- la possibilità di compensare i crediti superiori al predetto importo solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza (prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017, il termine era il giorno 16 del mese successivo).
Pertanto, anche a livello visivo, le differenze si notano nella sezione dedicata all’indicazione del credito e dell’apposizione del visto di conformità.
Più precisamente, nel nuovo modello occorre prestare attenzione al rigo TD7.
In esso, va indicato l’ammontare del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24, tenendo conto che tale ammontare partecipa al limite annuo di 700.000 euro, elevato ad un milione di euro nei confronti dei subappaltatori che nell’anno precedente abbiano registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.
Va sottolineato che l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge.
Inoltre:
- il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza;
- i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito.
In merito al visto, va precisato che:
- va compilata l’apposita sezione dedicata al visto di conformità posizionata nel rigo TD8;
- è possibile, in alternativa, far sottoscrivere l’istanza dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it