La comunicazione mensile riguarda le prestazioni di natura occasionale oggetto del Libretto Famiglia, mentre la comunicazione preventiva deve essere effettuata solo per il contratto di lavoro occasionale.
Comunicazione preventiva da trasmettere all’INPS almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione e comunicazione mensile da effettuarsi entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione: con il nuovo lavoro occasionale gli adempimenti sono diversi a seconda dell’utilizzatore. La comunicazione mensile riguarda le prestazioni di natura occasionale oggetto del Libretto Famiglia, mentre la comunicazione preventiva deve essere effettuata solo per il contratto di lavoro occasionale. In ogni caso è necessaria per tutti, anche per i prestatori di lavoro, la registrazione alla piattaforma telematica INPS.
Con il nuovo lavoro occasionale sono previsti diversi adempimenti a seconda della tipologia di utilizzatore. La disciplina che con molta probabilità regolamenterà a breve le prestazioni occasionali (il passaggio al Senato del disegno di legge di conversione del D.L. 50/2017 verosimilmente non dovrebbe toccare il compromesso raggiunto alla Camera), oltre ad una preliminare registrazione alla piattaforma telematica INPS a carico sia del prestatore che dell’utilizzatore, richiede comunicazioni differenti a carico dell’utilizzatore da effettuarsi esclusivamente all’INPS in via telematica.
Si tratta peraltro di comunicazioni che hanno scopi differenti: la prima ha la finalità di dare evidenza anticipata dell’occupazione del prestatore mediante l’utilizzo del lavoro occasionale e quindi prevenire l’occupazione irregolare; la seconda, successiva, verrà utilizzata dall’INPS per procedere al pagamento delle prestazioni al lavoratore. Va, infatti, sottolineato che non è più possibile il pagamento attraverso gli uffici postali o le tabaccherie in quanto l’unica modalità di pagamento delle prestazioni è la piattaforma telematica INPS.
Registrazione alla piattaforma INPS
Preliminarmente, per svolgere gli adempimenti previsti, è necessario che sia gli utilizzatori che i prestatori si registrino all'interno di un'apposita piattaforma informatica INPS che ha la finalità di gestire le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi nonché di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori.
La modalità di gestione dei pagamenti avviene mediante un sistema elettronico attraverso la predetta piattaforma informatica INPS. Gli utilizzatori effettuano i pagamenti anche mediante il modello di versamento F24, ma non sarà possibile ricorrere all’istituto della compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’acquisto del libretto nominativo prefinanziato definito «Libretto Famiglia» col quale le persone fisiche che utilizzano prestazioni non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali per piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare, procedono al pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori, può avvenire, oltre che attraverso l’utilizzo dei sistemi elettronici ed il modello F24, anche presso gli uffici postali.
Come anticipato non è più possibile l’utilizzo del canale delle tabaccherie; inoltre, presso gli uffici postali, è possibile esclusivamente procedere all’acquisto del libretto famiglia.
In ogni caso, il pagamento dei prestatori è effettuato dall’INPS mensilmente.
Gli adempimenti descritti possono essere effettuati anche tramite un intermediario. Possono operare quali intermediari esclusivamente i consulenti del lavoro ed altri soggetti abilitati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
Comunicazione preventiva
Prima di occupare un prestatore di lavoro occasionale, gli utilizzatori diversi da quelli del Libretto famiglia, devono effettuare una comunicazione preventiva. In particolare, l’utilizzatore della prestazione è tenuto a trasmettere, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, una dichiarazione attraverso la quale devono essere fornite le seguenti informazioni:
- i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l'oggetto della prestazione;
- la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
- il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo, in cui occorrerà tenere conto della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La dichiarazione deve essere trasmessa utilizzando l’apposita piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS.
Qualora la prestazione comunicata anticipatamente non venisse successivamente resa dal prestatore, è ammessa la possibilità per l’utilizzatore di comunicare la revoca, che dovrà essere effettuata entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione sempre attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS. Successivamente non potrà più darsi luogo alla revoca in quanto l'INPS provvederà al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi al lavoratore oggetto della comunicazione.
Nel caso di violazioni relative all’obbligo di comunicazione è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera. A tale violazione non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
N.B. Non è espressamente indicato se tale comunicazione vada effettuata solo per il contratto di lavoro occasionale come sembra desumersi dal comma 17, in particolare, laddove si fa riferimento ai compensi minimi (il calcolo tiene conto del compenso mensile di misura diversa dal valore nominale del buono del libretto famiglia). Se così fosse, va evidenziato che per le prestazioni remunerate con Libretto Famiglia non sarebbero previste comunicazioni preventive con le potenziali conseguenze in termini di contrasto al lavoro irregolare che ne può derivare.
Comunicazione mensile
Gli utilizzatori del libretto di famiglia, invece, effettuano la comunicazione mensilmente. In particolare, tale comunicazione andrà effettuata entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione ed ha lo scopo di consentire all’INPS di avere le informazioni circa le prestazioni svolte dal singolo lavoratore nel corso del mese precedente; di conseguenza, l’istituto potrà procedere al pagamento il 15 del mese successivo a quello di riferimento.
La comunicazione si effettua attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS e contiene:
- dati identificativi del prestatore;
- compenso pattuito;
- luogo di svolgimento e la durata della prestazione
- ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto.
A seguito di tale comunicazione, il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
Finalità
Tali comunicazioni, anticipata o mensile, hanno la finalità di consentire all’INPS di effettuare l’accredito delle somme e dei contributi al lavoratore.
L’istituto, infatti, con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, provvede:
- al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del contro corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore;
- all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it