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Per utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale il datore di lavoro deve seguire particolari procedure e adempiere a specifici obblighi di comunicazione: quali?

Abrogati i voucher, la Manovra correttiva 2017 introduce la nuova disciplina per il lavoro occasionale per le piccole imprese, i professionisti e la Pubblica amministrazione. In ambito familiare è previsto, invece, il Libretto Famiglia. In caso di superamento dei limiti di compenso o comunque del limite di durata della prestazione, il rapporto si trasforma in un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Il disegno di legge di conversione in legge del D.L. n. 50/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, Manovra correttiva 2017 introduce il libretto di famiglia per le prestazioni in ambito familiare ed il contratto di prestazione occasionale negli altri settori.
Preliminarmente è doveroso evidenziare che il nuovo istituto si presenta completamente differente rispetto al lavoro accessorio disciplinato da ultimo agli articoli 48, 49 e 50 del D. Lgs. n. 81/2015, abrogati dal D. L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito senza modificazione dalla legge 20 aprile 2017, n. 49 in quanto si tratta di una disciplina di nicchia pensata per ipotesi ed importi estremamente limitati. Ma vediamo nel dettaglio il funzionamento del nuovo istituto.

Definizione di lavoro occasionale
Il lavoro occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo ed alle condizioni previste.
Limiti alla prestazione
Il riferimento temporale è all’anno civile, all’interno di tale periodo sarà possibilità utilizzare le prestazioni lavorative occasionali nelle ipotesi espressamente previste.
I limiti sono i seguenti:
- Per ciascun prestatore = Compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- Per ciascun utilizzatore = Compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- Prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore = Compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

I limiti di compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro stabiliti per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori vengono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, qualora le prestazioni di lavoro occasionali vengano rese dai seguenti soggetti:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
Un altro limite in campo all’utilizzatore riguarda l’impossibilità di ricorrere al lavoro occasionale con i soggetti che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Divieto di utilizzo
Prima di poter utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale, oltre ai limiti anzidetti ed alle condizioni soggettive che verranno di seguito illustrate, sono previsti dei divieti che impediscono comunque l’accesso alla nuova tipologia di lavoro. Alcuni riguardano alcuni datori di lavoro specifici e verranno pertanto indicati successivamente, altri invece operano per tutti.
Il lavoro occasionale è espressamente vietato:
- salvo che per la pubblicazione amministrazione, da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
Campo di applicazione
La norma distingue tre diverse ipotesi.
I°) Committenti persone fisiche non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa
Per tali soggetti viene istituito il Libretto Famiglia. L’utilizzatore che intende avvalersi di prestazioni di lavoro occasionali può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, o presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di:
a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare.
Mediante il Libretto Famiglia, è prevista anche l’erogazione del contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora.
Sono ad esclusivo carico dell'utilizzatore:
- I contributi INPS alla contribuzione alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335), in misura di 1,65 euro;
- il premio INAIL in misura di 0,25 euro;
- un importo di 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.

II°) Imprese e professionisti
Per gli utilizzatori diversi da quelli per i quali è istituito il libretto di famiglia e dalla pubblica amministrazione, è possibile l'acquisizione di prestazioni di lavoro occasionale nei limiti generali e dei divieti descritti in precedenza.
In aggiunta ai limiti economici, per i datori di lavoro imprese e professionisti non sarà possibile ricorrere alle prestazioni lavorative:
1. da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
2. da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai seguenti soggetti purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università; persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali
3. da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
4. nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

III°) Amministrazioni pubbliche
Le amministrazioni pubbliche possono utilizzare il contratto di prestazione occasionale nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

Diritti del prestatore
Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL.
Al lavoratore occasionale si applicano inoltre:
- i diritti relativi al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
- la disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza del prestatore per la quale si rende applicabile l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Compensi e costi
Fermo restando la speciale disciplina prevista dal libretto di famiglia, la misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro. Nel settore agricolo il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata nella misura del 33 per cento del compenso e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5 per cento del compenso. In ogni caso, tutti i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Modalità di gestione
Per l'accesso alle prestazioni gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS.
I patronati potranno assistere i datori di lavoro per la registrazione e i relativi adempimenti esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia.
I pagamenti potranno essere effettuati anche utilizzando il modello di versamento F24 ma è espressamente esclusa la possibilità di utilizzo delle compensazioni dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Adempimenti dell’utilizzatore
Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
L'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l'oggetto della prestazione;
d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.
Qualora la prestazione lavorativa non venga resa, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.
Il pagamento dei compensi ai lavoratori occasionali dall'INPS è effettuato il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del contro corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa.

Sanzioni
In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, dei limiti di importo o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo non superiore a 2.500 euro in favore del medesimo utilizzatore da parte del singolo prestatore e la retribuzione oraria prevista dai contratti collettivi descritti in precedenza.
Se le violazioni riguardano l’obbligo di comunicazione ovvero di uno dei divieti previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera.
Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it