Circolare INPS n. 38 del 2017
Nella circolare n. 38 del 2017, l’INPS rende note le modalità di accertamento del diritto alla fruizione dei permessi e del congedo straordinario per l’assistenza ai parenti gravemente disabili da parte dei soggetti civilmente uniti e dei conviventi. Contestualmente l’Istituto indica le procedure e i modelli da utilizzare per l’inoltro delle istanze da parte degli aventi diritto.
Con il circolare n.38 del 27 febbraio 2017, l’INPS interviene a coordinare la disciplina delle unioni civili con il diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso mensili retribuiti e del congedo straordinario, previsto in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado, con possibilità di estensione fino al terzo grado, riconosciuti in situazione di disabilità grave.
Regole di spettanza
La posizione dell’Istituto, favorevole all’estensione del diritto anche ai soggetti uniti civilmente, si basa anche sulla sentenza della Corte Costituzione che, lo scorso anno, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che non includeva il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado.
L’Istituto fornisce quindi le relative istruzioni operative relative alla fruizione:
- di permessi ex lege e congedo straordinario per il soggetto civilmente unito, risultante dagli atti registrati nell’archivio dello stato civile;
- di permessi ex lege per il convivente di fatto, previo accertamento della dichiarazione anagrafica di stabile convivenza.
Per quel che riguarda la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave, l’INPS ricorda che è fissato un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado.
Il congedo può certamente essere fruito dalla parte di un unione civile che assiste l’altra parte dell’unione, mentre invece, a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un unione civile non può usufruire del congedo straordinario nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un parente dell’unito, non essendo riconoscibile, in questo caso, rapporto di affinità.
Modalità di presentazione dell’istanza
Nelle more delle implementazioni procedurali, l’istanza di fruizione può essere presentata alla Struttura Inps di competenza, utilizzando:
- il modello SR08 (Domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità);
- il modello SR64 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/ la parte dell’unione civile disabile in situazione di gravità).
a mezzo Posta Elettronica Certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello.
Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it