DL 50/2017, articolo 3, comma 3
Il comma 3 dello stesso articolo 3:
" All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, le parole: "per importi superiori a 5.000 euro annui," sono sostituite dalle seguenti: "ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi".
Viene introdotto l’obbligo di inviare telematicamente tramite DesktopTelematico/Fisconline i modelli F24 contenti compensazioni con le imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive alle imposte sul reddito, Irap e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU.
A partire dal 24 aprile 2017 tutte le compensazioni di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo eseguite da soggetti titolari di partita IVA devono transitare da Entratel o Fiscoonline (fino al 23 aprile, invece, l’obbligo era presente solo per compensazioni IVA superiori a 5.000 euro).
Non si tratta di una scelta ma di un obbligo.
Non sarà più possibile compensare con modello F24 le imposte richieste dall’ufficio in seguito al recupero di crediti indebitamente utilizzati che dovranno quindi essere obbligatoriamente versati.