Il redditometro, è noto, tende ad essere uno strumento centrale nel contrasto all’evasione, non soltanto per gli accertamenti espletati direttamente con tale meccanismo, ma anche nell’ottica della selezione dei contribuenti “meritevoli” dei riguardi del fisco, nonché del supporto ad altre tipologie di accertamento, in primo luogo quelle collegate ad altri parametri di inattendibilità, come gli studi di settore.
Il suggerimento immediato “difensivo”, oltremodo semplice, è di avere comunque un reddito “credibile”, in quanto le possibilità difensive del contribuente sono strettamente connesse alla sua capacità di provare che in forza del reddito dichiarato (od in ogni caso delle sue ulteriori disponibilità finanziarie adeguatamente “tracciate”), è in grado non solo di gestire e/o acquistare i beni oggetto del redditometro, a prescindere dai ricalcoli dello stesso, ma anche provvedere, ovviamente, alle occorrenze della vita quotidiana. In tale direzione non deve dimenticarsi la notevole mole di informazioni di cui dispone l’amministrazione finanziaria, riferita prevalentemente ad indicatori di maggior reddito quali la disponibilità dei natanti da diporto o auto di grossa cilindrata, di ville con piscine, di opere d’arte, la frequenza di familiari in scuole esclusive, clubs, centri wellness, o ancora l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione o finalizzati al risparmio energetico, nonché di acquisti di viaggi, incrementi patrimoniali di vario genere e non ultimo incremento del risparmio accumulato.
È evidente che trattasi di chiari indizi di disponibilità economiche, che se confrontate a redditi dichiarati non attendibili autorizzano in maniera a prima vista “logica” a selezionare il contribuente per porre in essere un accertamento.
Il reddito del contribuente, peraltro, deve essere confrontato non soltanto con le sue manifestazioni di ricchezza, al netto di altre disponibilità finanziarie legittimamente detenute, ma anche con le ulteriori informazioni di capacità economica che possono provenire dalla medesima dichiarazione dei redditi: si tratta, in particolare, degli oneri deducibili e detraibili indicati nelle sezioni E del modello 730 e RP del modello Unico PF, che in quanto conteggiati nella quasi totalità secondo un rigido criterio di cassa rappresentano altrettante evidenziazioni di esborsi monetari da parte del soggetto in questione.
Con specifico riferimento agli oneri, necessitano prioritarie riflessioni quelle categorie che maggiormente (e sicuramente) possono impattare sul redditometro, vale a dire:
- gli interessi passivi sui mutui per l’acquisto e/o costruzione dell’abitazione principale;
- le assicurazioni e le iscrizioni alle previdenze complementari, nonché i contributi obbligatori versati alle diverse forme di previdenza cui il contribuente deve fare riferimento, o ancora le tasse scolastiche;
- le spese per gli assistenti domestici;
- le spese di ristrutturazione e del risparmio energetico.
I mutui a differenza del passato non avranno più un effetto “moltiplicatore” sul redditometro, ma andranno ad incrementare il reddito accertabile per l’intero importo pagato. Al che è evidente che il pagamento di interessi passivi deve far riflettere circa la contabilizzazione dell’intero importo di mutuo pagato a titolo di rimborso nell’arco dell’anno, dovendo appunto appurare la disponibilità finanziaria utilizzata al riguardo. Di contro, il mutuo continua ad avere un “effetto” benefico circa gli incrementi patrimoniali, che devono essere “nettizzati” dell’importo erogato al contribuente. In sostanza, se si procede all’acquisto di un’abitazione spendendo 500 mila euro e si contrae un mutuo per l’importo di 400 mila euro, l’incremento patrimoniale rilevante è di 100 mila euro. Per ottenere tale effetto senza contestazioni da parte del fisco, però, è necessario accertarsi che il mutuo sia stato effettivamente contratto in prossimità dell’acquisto, o meglio, del pagamento del corrispettivo. Infatti, ai fini della detrazione dell’onere l’agevolazione è corrisposta anche se il mutuo è contratto entro un anno dall’acquisto, ma è evidente che se ciò dovesse avvenire, la conseguenza implicita è che al momento dell’acquisto il contribuente ha fatto ricorso ad altre disponibilità e dunque l’incremento patrimoniale potrebbe operare in tutta la sua forza accertativa.
Anche sul piano delle assicurazioni e delle previdenze complementari le conseguenze sono le medesime osservate per i mutui: rileva il premio pagato. Inutile rimarcare al riguardo che l’amministrazione finanziaria è comunque a conoscenza di dette informazioni, che sono comunicate dalle compagnie assicurative, così come per quanto concerne i contributi obbligatori, tutti monitorati per il tramite dell’INPS e delle diverse casse previdenziali di riferimento di colui che presenta la dichiarazione, nonché per le tasse scolastiche.
Riflessioni specifiche si rendono necessarie nel caso, ormai non raro, di presenza di collaboratori familiari, per i quali nel quadro RP è ammessa sia la deduzione dei contributi versati nel loro interesse da parte del contribuente “datore di lavoro privato”, sia la detrazione nel caso specifico di personale dedicato all’assistenza dei non autosufficienti al compimento della vita quotidiana. In merito, l’Agenzia delle Entrate è in grado di derivare le informazioni tramite lo scambio che avviene con l’INPS, istituto al quale sono comunicate le ore totali di collaborazione, i compensi e i relativi contributi pagati. Ciò in quanto in sede di benefici fiscali sussistono precisi “tetti” alle spese suindicate e dunque dai prospetti degli oneri deducibi/detraibili le informazioni non sono complete. Rispetto al passato non opera nessun coefficiente di ricalcolo: rileva la spesa complessivamente sostenuta nell’arco dell’anno.
Particolare attenzione poi deve essere posta alle spese di ristrutturazione edilizia o finalizzate al conseguimento del risparmio energetico, per le quali appare quasi superfluo sottolineare la fondamentale importanza che possono avere sul piano del redditometro: trattasi, infatti, di spese solitamente rilevanti, che dunque presuppongono una altrettanto elevata disponibilità economica-finanziaria del contribuente, peraltro inevitabilmente tracciata, atteso l’utilizzo del bonifico bancario, rendendosi dunque altrettanto necessaria la tracciabilità delle fonti utilizzate.
Le spese suelencate rilevano “certamente” nel redditometro, in quanto compiutamente conosciute dall’Amministrazione Finanziaria. Circa gli altri oneri deducibili o detraibili, poi, è necessario fare un ulteriore distinguo. In alcuni casi, ai fini del beneficio fiscale gli stessi sono forfettari o riconosciuti entro precisi limiti, ma derivano da vicende comunque note nella loro interezza per l’Agenzia delle Entrate: è l’ipotesi delle diverse tipologie di locazione contratte (dagli studenti fuori sede a coloro che cambiano residenza per motivi di lavoro). In tutte le altre ipotesi, infine, è proprio l’indiretta collaborazione del contribuente a dare le informazioni necessarie per il redditometro. Si pensi alle spese mediche riferite agli scontrini farmaceutici: è evidente che l’unica fonte è rappresentata dalla dichiarazione dei redditi, altrimenti non essendo in grado il fisco di conoscere l’ammontare speso dal contribuente.
In definitiva, il quadro RP rappresenta un ottimo “test” per comprendere se il reddito del contribuente è potenzialmente inattendibile o meno. Se gli oneri “sembrano” troppi, qualche primo confronto sul tema è necessario, quantomeno per prepararsi adeguatamente in caso di convocazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
mercoledì, 2 aprile 2014
Fonte: Euroconference news
di Maurizio Tozzi