Questo è periodo di chiusura dei conti 2013: oltre che per le società, ove preme la scadenza del deposito, anche per i soggetti di ridotte dimensioni gli Studi professionali sono al lavoro per definire i redditi da riportare nel modello UNICO 2014.
Mentre una certa cura viene posta sui soggetti esercenti attività d’impresa visto che occorre verificare la competenza dei componenti reddituali, spesso si ritiene di poter chiudere in maniera molto più celere le posizioni dei soggetti esercenti arti e professioni, confidando che il principio di cassa renda il tutto molto semplice. In realtà la corretta gestione del principio di cassa nasconde più di qualche insidia se non affrontata con metodo, tanto sotto il profilo della rilevanza dei componenti reddituali negativi quanto più – e su questo punto ci concentriamo in questo contributo – nella valutazione dei compensi tassabili, quindi della conseguente compilazione del quadro RE.
Non sorgono dubbi (perlomeno in tema di applicazione del principio di cassa) quando il pagamento avviene in contanti; qualche incognita in più, al contrario, si presenta quando gli incassi delle parcelle si materializzano con altri strumenti di pagamento.
Incassi con assegno
L’incasso tramite assegno risulta rilevante per il professionista percettore al momento dell’effettiva consegna del titolo da parte del cliente mentre, di conseguenza, risulta del tutto irrilevante il successivo atto di deposito del titolo stesso in banca. Sul punto, infatti, con la RM 138/E/09 l’Agenzia delle Entrate ebbe modo di affermare tale principio in relazione ad un pagamento avvenuto con assegno circolare a favore di un professionista, incasso ricevuto nell’anno X e versato sul conto corrente nell’anno X + 1: il momento in cui il titolo di credito (e quindi le somme in esso rappresentate) entra nella disponibilità del professionista si verifica all’atto della materiale consegna del titolo dall’emittente al ricevente. Pertanto, il compenso deve concorrere alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro autonomo nell’anno X.
Chiarimento pregevole ma, va osservato, poco utile visto che, nella prassi di Studio, è possibile affermare senza timore di smentita che l’incasso da un cliente con assegno circolare è evento più unico che raro.
Non ha tardato ad arrivare il chiarimento che invece più interessa, quello relativo alla gestione di un incasso avvenuto tramite assegno bancario: nella successiva CM 38/E/10 l’Agenzia sceglie una soluzione analoga a quella già descritta, affermando che, come per gli assegni circolari, i compensi devono considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista, momento che si realizza con la consegna del titolo stesso. Non rileva, invece, ai fini della imputazione temporale del compenso al reddito del professionista, la circostanza che il versamento sul conto corrente del percettore dell’assegno intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d’imposta. Apprezzabile la semplificazione proposta e certo questo scongiura ogni possibile arbitraggio sul reddito derivante dal ritardato versamento dell’assegno sul conto corrente, anche se non può non notarsi come sia ben diversa la certezza dell’incasso a seconda che il professionista riceva dal cliente un assegno circolare o un assegno bancario.
Incasso con bonifico
La medesima CM 38/E/10 si occupa anche di un’ulteriore forma di incasso frequentemente utilizzata: nel caso di compensi pagati mediante bonifico bancario, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, il momento in cui il professionista consegue l’effettiva disponibilità delle somme deve essere individuato nell’attimo in cui questi riceve l’accredito sul proprio conto corrente. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.
Non assume rilievo, pertanto:
né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi,
né il momento in cui il dante causa emette l’ordine di bonifico
né quello in cui la banca informa il professionista dell’avvenuto accredito.
La soluzione proposta, anche in questo caso, fortunatamente semplifica le modalità di rilevazione contabile degli incassi, ma potrebbe in determinati casi, visto lo sfasamento temporale con la data di rilevanza del pagamento per il disponente, comportare qualche perplessità nella gestione delle ritenute da scomputare.
Ma questo è un altro problema che vedremo di riepilogare in un prossimo contributo.
martedì, 8 aprile 2014
Fonte: Euroconference news
di Fabio Garrini