È il terzo anno consecutivo che il versamento dell’acconto (non che con il saldo le cose sia andate molto meglio…) dei tributi locali sulla casa rende le cose oltremodo complicate:
nel 2012 erano state introdotte dal DL 16/12 specifiche modalità di versamento differenziato per l’abitazione principale (versamento facoltativo in 3 rate in luogo delle 2 tradizionali), lo scorso anno abbiamo dovuto attendere quasi la fine di maggio per avere conferma dal DL 54/13 che l’abitazione principale era esentata dall’acconto (poi lo sarà, con non poche peripezie, anche per il saldo), e quest’anno occorre attendere sino alla fine di maggio per capire se e quanto versare per l’acconto TASI in scadenza il 16 di giugno.
Le regole per il versamento TASI
Il comma 688 della L. 147/2013 (Legge Finanziaria per il 2014), che disciplina le modalità di versamento TASI, è stato recentemente modificato in sede di conversione del DL 16/14, differenziando (transitoriamente per il solo 2014) le modalità di versamento del nuovo tributo sui servizi indivisibili in ragione della tipologia di immobile interessato:
per gli immobili diversi dall’abitazione principale, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all’aliquota di base di cui al comma 676 (quindi 1 per mille), qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il conguaglio sulla base delle aliquote 2014 successivamente deliberate sarà effettuato entro la scadenza del saldo (quindi entro il 16 dicembre);
per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso “le relative modalità e aliquote”. Nell’ambito della fattispecie “abitazione principale” vanno ricomprese certamente le pertinenze, da individuare secondo le regole IMU (quindi una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7), così come le assimilazioni ex lege (ad esempio l’unico fabbricato del personale delle forze armate ovvero le abitazioni possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa); eventualmente anche le assimilazioni stabilite dal regolamento (ad esempio l’uso gratuito o l’immobile posseduto da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari) se il Comune dovesse aver approvato il regolamento entro la scadenza del 31 maggio.
Questo sta a significare che se al 31 maggio sul sito delle Entrate non sarà presenta la delibera TASI, entro il 16 giugno si procederà al versamento dell’imposta degli immobili diversi dall’abitazione principale; se, al contrario, la delibera sarà pubblicata entro tal data, occorrerà versare l’acconto TASI sulla base delle nuove aliquote. Peraltro, per i fabbricati destinati ad abitazione principale, pare di capire che il Comune possa anche stabilire le modalità di versamento, quindi potenzialmente stabilire delle scadenze diverse (auspichiamo che così non sia…).
Potrebbe a prima vista sembrare più semplice il caso in cui il Comune non abbia deliberato le aliquote entro maggio: abitazione principale esclusa dall’acconto e tutti gli altri all’1 per mille. Ma in realtà così non è. Va infatti ricordato che esiste un vincolo complessivo al prelievo dato dal fatto che la somma tra aliquota IMU e aliquota TASI non può superare l’aliquota IMU massima, quindi il 10,6 per mille (ipotizziamo che il Comune non si sia avvalso della facoltà di disporre la deroga dello 0,8 per mille introdotta dal DL 16/14): poiché molti Comuni presentano aliquote IMU prossime al massimo, questo significa che l’1 per mille di TASI potrebbe essere, a consuntivo, non dovuto (in toto o in parte). Obbligando quindi i contribuenti ad una massiccia campagna di rimborsi.
Concludendo, pare evidente come questa costruzione lascia agli Studi professionali pochissimi giorni per liquidare l’imposta e consegnare le deleghe di versamento ai clienti, peraltro in un momento già densissimo di adempimenti: sono 9 giorni lavorativi escludendo festività e fine settimana. E ovviamente escludendo l’ultimo giorno di scadenza: io mi vergono a consegnare ad un cliente una delega di versamento l’ultimo giorno. Evidentemente c’è chi non si vergogna ad obbligarci a farlo.
mercoledì, 14 maggio 2014
Fonte: ecnews.it
di Fabio Garrini