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Comunicato stampa Agenzia Entrate e Provv. 44922 del 31 marzo 2015

Un provvedimento del direttore dell’Agenzia, firmato ieri 31 marzo 2015, sospende l’obbligo per enti pubblici e amministrazioni autonome, già esonerati con riferimento ai dati relativi al 2012 e al 2013, e concede a dettaglianti e operatori turistici un invio “light”, ovvero riservato, come per i due anni precedenti, alle sole fatture di importo pari o superiore al tetto.
Il tutto in vista dei prossimi appuntamenti con lo “Spesometro”, che ricorrono:
- il 10 aprile 2015 per gli operatori che liquidano l’Iva mensilmente;
- il 20 aprile 2015 per i “trimestrali”;
in un’ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti.

Pa escluse anche per l’invio 2015 - Il provvedimento in commento stabilisce, modificando quello del 5 novembre 2013, che le amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2 della Legge n. 196/2009) e le amministrazioni autonome sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2014. Ciò per non gravare di ulteriori incombenze gli enti pubblici già impegnati ad adeguare infrastrutture informatiche, sistemi contabili e procedure interne per via dei nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica Pa e di split payment.
Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico sono rimasti esclusi dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di cui al provvedimento del 2 agosto 2013, per gli anni 2012 e 2013.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, tali soggetti sarebbero stati obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva non documentate da fattura elettronica, di cui all'art. 1, commi da 209 a 214, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e successivi provvedimenti attuativi.
Grazie al provvedimento del 31.03.2015, anche per il 2014 vengono esclusi.
Con D.M. del 3 aprile 2013, n. 55, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, rendendo operative, dal 6 giugno 2013, le regole tecniche per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni.
Inoltre, con D.M. del 20 febbraio 2015, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata data attuazione alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).
In base al nuovo meccanismo, infatti, alcune pubbliche amministrazioni, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, sono tenute a versare direttamente all'erario l'imposta che in fattura è stata addebitata loro dai fornitori.
Sotto il profilo operativo, le predette PA devono quindi adeguare infrastrutture informatiche, sistemi contabili e procedure interne per la ricezione e la contabilizzazione dei flussi elettronici di fatturazione, nonché per il versamento all'erario dell’Iva dovuta dai fornitori di beni e servizi.
Dunque, in un’ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria e al fine di non gravare di ulteriori incombenze gli enti pubblici, il presente provvedimento prevede, in modifica del provvedimento del 5 novembre 2013, che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per l’anno 2014.

Commercianti al dettaglio e tour operator, resta la soglia dei 3.600 – Dettaglianti, ristoratori e operatori turistici (articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2014.
Una semplificazione che, ponendosi in continuità con quanto già stabilito per gli anni 2012 e 2013 (provvedimento del 2 agosto 2013), tiene conto delle difficoltà segnalate dagli operatori del settore.
Anche per i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il provvedimento prevede l’esclusione, per l’anno 2014, della comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3 3.000 euro, al netto dell’IVA; esclusione, peraltro, già disposta per gli anni 2012 e 2013 con provvedimento del 2 agosto 2013.
1 aprile 2015

Fonte: fiscal-focus.info
Autore: Redazione Fiscal Focus