Al fine della verifica del limite dei ricavi, si utilizza il criterio della competenza
Premessa – Il contribuente che dal primo gennaio 2015 vuole entrare nel nuovo regime forfettario previsto dalla legge di stabilità 2015 dovrà verificare che per il 2014 risulti rispettato il limite dei ricavi. Al riguardo si fa presente che, con riferimento alle attività d'impresa, i ricavi dell'anno precedente devono essere quantificati secondo criteri di competenza fiscale. Tuttavia, tale criterio della competenza opera unicamente ai fini dell'accesso al nuovo regime; per gli anni successivi, anche gli imprenditori, ai fini della verifica del citato limite per la permanenza nel regime medesimo, dovranno invece utilizzare il criterio di cassa in quanto, a regime, ciò che rileva sono i ricavi percepiti.
Limite dei ricavi – Come noto, per essere ammessi al nuovo regime forfetario previsto dalla legge di stabilità 2015 occorre soddisfare alcuni requisiti individuati puntualmente dalla norma. Il primo requisito di accesso (e permanenza nel regime) riguarda i ricavi e compensi. In particolare, sono ammessi al regime i contribuenti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita tabella, in relazione all’attività esercitata in base al codice attività ATECO 2007 (limite compreso tra € 15.000 ed € 40.000).
Studi di settore e doppia attività - La norma, inoltre, aggiunge che ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e dei compensi, per l’accesso al regime:
a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Competenza economica - A tal proposito, la relazione illustrativa precisa le modalità di calcolo del requisito per l’accesso al regime i ricavi: per quanto concerne le imprese, essi devono essere assunti considerando la competenza economica. Pertanto, al fine della verifica del limite citato si dovrà tener conto anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali però si sono verificati i presupposti previsti dall’articolo 109, co. 2, del Tuir.
Attività cessata - I ricavi di competenza dell’anno precedente a quello di accesso al regime rilevano anche se relativi a un’attività cessata diversa da quella iniziata nel corso dell’anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfetario. In sostanza, i ricavi conseguiti nell’anno solare precedente prescindono totalmente dall’attività a cui gli stessi si riferiscono, pertanto la posizione del contribuente va considerata nel suo insieme e non in relazione alla specifica attività svolta.
Criterio di cassa - Una volta entrati nel nuovo regime, invece, anche gli imprenditori, ai fini della verifica del superamento del limite dei ricavi, dovranno utilizzare il criterio di cassa, in quanto rilevano solo i ricavi che hanno avuto la loro manifestazione numeraria.
20 gennaio 2015
Fonte: Fiscal-focus.info
Autore: Redazione Fiscal Focus