Una delle misure più incisive del decreto legge collegato alla legge di Bilancio 2018 approvato, salvo intese, dal Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2017 è, senza dubbio, la riapertura della rottamazione dei ruoli.
Chi è decaduto dalla rottamazione perché non ha versato le rate di luglio e settembre 2017, può rientrare nell’agevolazione versando il dovuto entro il 30 novembre. Inoltre, se non si è riusciti ad aderire alla rottamazione perché, avendo carichi pendenti al 24 ottobre 2016, non sono state versate le rate entro il 31 dicembre 2016, è possibile aderire ora versando entro il 31 maggio 2018 tali rate. Infine, l’agevolazione è estesa anche ai carichi consegnati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Sono queste le novità introdotte dal decreto collegato alla legge di Bilancio approvato il 13 ottobre.
Una delle misure più incisive del decreto legge collegato alla legge di Bilancio 2018 approvato, salvo intese, dal Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2017 è, senza dubbio, la riapertura della rottamazione dei ruoli.
Il perché di questa riedizione è presto detto: forte del successo della prima versione, introdotta dal decreto collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), il Governo ha pensato di reperire una parte delle risorse destinate alla copertura degli interventi di spesa contenuti nella manovra (si ricorda che accanto al D.L., sarà varata la legge di Bilancio), ricorrendo, appunto, a questa misura.
La speranza, però, è che ciò non si traduca in un flop, come purtroppo è già accaduto con la voluntary disclosure (che, a fronte del successo della prima edizione, si è rivelata un mezzo fallimento nella sua edizione bis).
A dire il vero, con la norma contenuta nel decreto appena approvato, forse, si è evitato l’errore fatto con la voluntary bis e cioè la complicazione di una procedura che, così come concepita, aveva riscosso molto successo.
Infatti, la riedizione della rottamazione rispetta in tutto e per tutto la vecchia procedura (art. 6, D.L. n. 193/2016), anzi, è ancor più appetibile in quanto permette a chi, per varie ragioni, non ha potuto usufruirne di salire ora sul treno chiudendo così le pendenze con il Fisco.
Vediamo, dunque, di individuare gli aspetti chiave della nuova norma, così come risultano dalle bozze del decreto in circolazione (ricordando, però, che trattandosi di bozze - approvate, tra l’altro, salvo intese - dovranno trovare conferma o meno nel testo ufficiale del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale).
Volendo sintetizzare, le possibilità che si prospettano sono tre:
1) riammissione per coloro che, essendo stati ammessi alla rottamazione, non hanno pagato le rate scadute;
2) ammissione alla nuova rottamazione, per coloro che avevano carichi pendenti rateizzati al 24 ottobre 2016 e non sono stati ammessi perché non hanno saldato tali carichi entro il 31 dicembre 2016;
3) apertura alla rottamazione per i carichi consegnati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
Rate di luglio e settembre 2017 non versate
La prima possibilità di “perdono” è concessa a quanti hanno aderito alla rottamazione ex D.L. n. 193/2016, ma, per varie ragioni, non hanno versato le rate di luglio e/o settembre 2017.
Si ricorda, infatti, per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è stata fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre.
Inoltre, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di rottamazione.
Pertanto, chi non ha versato anche una sola delle due rate già scadute, si è ritrovato ad essere escluso dagli effetti benefici della rottamazione, con le conseguenze appena accennate.
Per evitare ciò, con il nuovo decreto, questi soggetti hanno una possibilità di rientrare nell’agevolazione, senza alcun aggravio aggiuntivo, purché versino le rate omesse entro il 30 novembre 2017.
Vecchie rateazioni al 24 ottobre 2016 non versate
La seconda novità riguarda quanti non sono stati ammessi alla vecchia rottamazione.
Si ricorda, infatti, che la norma originaria (art. 6, comma 8, D.L. n. 193/2016) ha stabilito che la facoltà di aderire alla rottamazione poteva essere esercitata anche dai debitori che avevano già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi agevolabili e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultavano adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
In pratica, in caso di carichi compresi in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016), per essere ammessi, occorreva versare tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016.
Chi non ha adempiuto a ciò, si è visto escludere dalla rottamazione.
Ora, anche costoro, però, possono rientrare nell’agevolazione purché:
- presentino istanza di adesione entro il 31 dicembre 2017 (utilizzando un modello che sarà approvato entro il 31 ottobre);
- versino, in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, le predette rate scadute e non pagate;
- versino, in un massimo di 3 rate (con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018) le somme derivanti dai ruoli rottamati.
Attenzione, pero: se non si versa, entro il 31 maggio 2018, o si versa in misura insufficiente o in ritardo il pregresso, l’istanza è improcedibile e, quindi, non si è ammessi alla rottamazione.
Dal canto suo, l’agente della riscossione dovrà comunicare:
- entro il 31 marzo 2018, l’importo relativo alle vecchie rateazioni in essere;
- entro il 31 luglio 2018, l’importo dovuto per la rottamazione dei ruoli.
Da segnalare che, aderendo alla rottamazione, si esplicano tutti gli effetti previsti dalla norma originaria tra cui la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di adesione.
Riapertura ruoli gennaio-settembre 2017
Un’ultima novità riguarda la definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, esclusi dalla vecchia definizione (infatti ha interessato i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016).
In questo caso, il contribuente dovrà presentare istanza di adesione entro il 15 maggio 2018 (utilizzando un modello che sarà approvato entro il 31 ottobre 2017).
A seguito della presentazione dell’istanza, l’agente della riscossione comunicherà al contribuente:
- entro il 31 marzo 2018, i carichi affidati da gennaio a settembre 2017 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;
- entro il 30 giugno 2018, l’importo dovuto per la definizione.
Il pagamento di tali somme, se non saldato in unica rata, può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
Si segnala, infine, che a seguito della presentazione dell’istanza, per i debiti relativi ai carichi di cui si discute, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti rateazioni in essere alla stessa data.
Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it