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Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha confermato la proroga - breve - per l’invio dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute nel primo semestre del 2017: dal 18 settembre (il 16 cade di sabato) l’invio slitta al 28 settembre 2017.

Proroga breve, quella prevista per l’invio dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017, che secondo gli operatori del settore non risolve i problemi applicativi legati alla concreta applicazione del nuovo spesometro. Il differimento della scadenza dal 16 settembre al 28 settembre non permetterebbe, infatti, di chiarire i dubbi connessi all’invio dei dati. Come conviene comportarsi? Meglio inviare i dati, anche se in maniera incompleta, consapevoli che il regime sanzionatorio applicabile non prevede misure significative? Oppure, nell’impossibilità di inviare i dati completi, meglio non comunicarli del tutto all’Agenzia? E nel caso venga adottata questa seconda soluzione, l’Erario potrebbe avviare una specifica attività di verifica?

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha confermato la proroga - breve - per l’invio dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute nel primo semestre del 2017: dal 18 settembre (il 16 cade di sabato) l’invio slitta al 28 settembre 2017.
Si tratta di una proroga a lungo richiesta dagli operatori del settore che si trovano per la prima volta, quest’anno, a fare i conti con il nuovo adempimento previsto dal D.L. n. 193/2016: il decreto, intervenendo sulla formulazione dell’art. 21, D.L. n. 78/2010, ha previsto che i soggetti passivi IVA devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25, D.P.R. n. 633/1972, comprese le bollette doganali e le note di variazione.
A regime la trasmissione dei dati deve avvenire con cadenza trimestrale, ossia entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (solo per il 2° trimestre si va al 16 settembre).

Periodo di riferimento
Invio comunicazione
gennaio - febbraio - marzo, 31 maggio
aprile - maggio - giugno, 16 settembre
luglio - agosto - settembre, 30 novembre
ottobre - novembre - dicembre, fine febbraio.

In sede di prima applicazione della norma, per il 2017, la legge di conversione del D.L. n. 193/2016 ha disposto che i dati relativi al primo semestre sarebbe dovuta avvenire entro il 25 luglio 2017, data che è stata poi modificata dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe al 16 settembre (18 settembre 2017 in quanto il 16 cade di sabato). In tale sede è stato anche previsto l’invio unico per i dati relativi al secondo semestre del 2017 entro la fine del mese di febbraio 2018.
Resta, invece, confermato l’invio trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate, che deve avvenire entro le stesse date previste per l’invio a regime dei dati delle fatture emesse e ricevute, da parte dei soggetti passivi che liquidano l’IVA con cadenza sia mensile sia trimestrale.
La comunicazione deve essere effettuata sia nel caso in cui dalla liquidazione periodica emerga un credito, sia in quello in cui emerga un debito. Sono, invece, esonerati da tale adempimento i contribuenti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA o ad effettuare le liquidazioni periodiche.
Pertanto, per quel che concerne la comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni IVA 2017, i soggetti passivi hanno già effettuato (entro il 12 giugno) la comunicazione relativa al primo trimestre 2017 e devono inviare quella relativa alle liquidazioni effettuate nel secondo trimestre entro il 18 settembre.
I dati relativi alle liquidazioni IVA dovranno essere incrociati, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa del D.L. n. 193/2016, con quelli delle fatture emesse e ricevute il cui invio è stato prorogato, per quel che concerne il primo semestre del 2017, al 28 settembre.
Pur accolta positivamente, in quanto comunicata non a ridosso della scadenza prevista per l’adempimento, la proroga non risulta essere risolutiva dei problemi operativi palesati dagli operatori del settore, che avrebbero gradito un rinvio più lungo. Solo in presenza di un lasso temporale maggiore rispetto a quello effettivamente ceoncesso si sarebbe potuto porre rimedio alle difficoltà operative che l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta.

Ad oggi pertanto, i problemi sembrano rimanere sul piatto e molti operatori si trovano quindi in difficoltà con il materiale invio dei dati.
Non vi è dubbio che la misura delle sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di comunicazione giochi un ruolo rilevante nell’invio dei dati delle fatture, anche in forma non completa, entro il 28 settembre.
Infatti, per l’omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione di 2 euro (in luogo di quella prevista di 25 euro) per ogni fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre (in luogo del vigente limite massimo di 25.000 euro). La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione dei dati viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’invio dovrebbe essere effettuato, però, prestando particolare attenzione al fatto che i dati comunicati all’Agenzia delle Entrate coincidano con quelli delle liquidazioni IVA trimestrali.
Infatti con l’invio del 28 settembre si chiude il cerchio delle comunicazioni relative al primo semestre 2017. Ricevuti i dati, l’Agenzia delle Entrate provvederà a mettere a disposizione del contribuente gli esiti delle comunicazioni trimestrali dei dati delle operazioni effettuate nonché la coerenza tra gli stessi e le liquidazioni IVA effettuate nel medesimo trimestre di riferimento.
Qualora dai controlli eseguiti dall’Agenzia delle Entrate dovesse emergere un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente sarà informato dall’esito e potrà fornire i chiarimenti necessari ovvero segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero ancora versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso.
Da quanto detto appare evidente come il mancato invio dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute non permetterebbe di effettuare le predette verifiche e, quindi, potrebbe rappresentare un segnale per l’erario che, a questo punto, potrebbe decidere di effettuare le opportune attività accertative o di verifica nei confronti del contribuente inadempiente agli obblighi comunicativi in parola.
Tale adempimento rappresenta ancora una volta un aggravio di costi per i contribuenti e certamente, a parere di chi scrive, non va nell’annunciata direzione della semplificazione fiscale (per quanto sia da apprezzare l’esigenza perseguita di ridurre il significativo gap IVA che l’Italia ha rispetto agli altri Paesi). Peraltro, dal quadro delineato non si può escludere a priori che il mancato assolvimento dell’adempimento potrebbe essere foriero di ulteriori e specifiche attività di verifica in capo al contribuente.

Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it