La Manovra correttiva ha esteso l’ambito di applicazione dello split payment, con riferimento alle operazioni “per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017”.
In caso di fatturazione differita, per consegne di beni effettuate a giugno 2017, la relativa fattura viene emessa entro il 15 luglio, quindi successivamente alla data del 1° luglio: in base ad un’interpretazione letterale, l’operazione dovrebbe essere quindi soggetta allo split payment. Se ciò fosse confermato, il debito IVA non entrerà nella liquidazione IVA del mese di giugno del soggetto emittente, ma il tributo risulterà a debito del soggetto destinatario della prestazione. La soluzione è incerta, mancando ancora le disposizioni di attuazione della nuova normativa.
La “stretta” sull’IVA inserita nella Manovra correttiva 2017 darà luogo ad un incremento delle entrate. Non si tratta, dal punto di vista formale, di introduzione di nuove imposte (o di un aumento delle aliquote), ma sostanzialmente le imprese avranno a disposizione meno liquidità.
La prima formulazione del D.L. n. 50/2017 era, per ciò che riguarda la fase transitoria, cioè il passaggio alle nuove norme, molto imprecisa. Infatti, l’ambito applicativo delle novità era di incerta applicazione.
Ora, in sede di conversione in legge del decreto, le correzioni dovrebbero aver risolto e chiarito i profili temporali. Ciò con riferimento all’entrata in vigore della disposizione che ha limitato la possibilità di considerare in detrazione l’IVA sugli acquisti entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale.
La novità è entrata in vigore a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2017.
Le fatture emesse in precedenza potranno essere considerate, ai fini dell’esercizio del predetto diritto, nel più ampio termine previsto dalla disciplina previgente.
Diversamente, l’art. 1, comma 4, D.L n. 50/2017 ha previsto subito, sin dal primo momento in cui è stato esteso l’ambito del meccanismo dello split payment, che la scissione dovesse essere applicata alle operazioni “per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017”.
È dunque irrilevante la data di pagamento.
Ad esempio
Si consideri il caso di un contribuente che ha emesso nei confronti di una società pubblica la fattura in data 15 giugno 2017 (dopo l’entrata in vigore del decreto legge in rassegna). L’emissione del documento anteriormente alla data spartiacque del 1° luglio 2017 determina l’inapplicabilità della nuova disposizione. Anche se il pagamento sarà effettuato dopo la predetta data, la società destinataria della prestazione sarà tenuta a corrispondere al fornitore l’intero importo comprensivo dell’IVA.
L’entrata in vigore della novità sembra dunque essere completamente scollegata dal momento in cui il tributo diviene esigibile ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA.
L’indicazione sarà più chiara se si considera la fattispecie della fatturazione c.d. differita, disciplinata dall’art. 21 del decreto IVA.
Tale disposizione consente, per le consegne di beni effettuate nei confronti del medesimo soggetto e ricadenti nello stesso mese solare, di emettere la relativa fattura entro il giorno 15 del mese successivo. Ciò a condizione che le consegne dei beni risultino da apposito documento di trasporto.
Si tratta, però, di una semplificazione ai soli fini della fatturazione (può essere emesso un unico documento). Infatti, il tributo rimane esigibile secondo le regole di cui al citato art. 6. Si deve quindi fare riferimento alla data di consegna o spedizione della merce.
Ad esempio
Si consideri il caso in cui le consegne di beni siano state effettuate nel mese di giugno 2017. La fattura potrà essere emessa entro il 15 luglio. Seguendo le regole ordinarie l’IVA a debito confluirà nella liquidazione relativa al mese di giugno.
Si deve però tenere presente che la fattura in questione è stata emessa dopo il 1° luglio e quindi, in base ad un’interpretazione letterale, l’operazione dovrebbe essere soggetta all’applicazione del meccanismo della scissione.
Se questa interpretazione fosse confermata il debito IVA non dovrà entrare nella liquidazione IVA del mese di giugno del soggetto emittente, ma il tributo risulterà a debito del soggetto destinatario della prestazione.
La soluzione è incerta mancando ancora le disposizioni di attuazione della nuova normativa.
In primis sarà necessario verificare se il debito IVA in capo al soggetto destinatario della prestazione sorga all’atto del pagamento della fattura. Questa soluzione è quella prevista dal D.M. 23 gennaio 2015 per le prestazioni effettuate nei confronti della Pubblica amministrazione.
Ora, però, il perimetro applicativo del meccanismo della scissione si è esteso.
Probabilmente il problema non è stato affrontato in passato, in occasione della prima applicazione dello split payment, in quanto l’ipotesi di emissione della fattura differita nei confronti della Pubblica amministrazione è poco ricorrente.
Invece tale ipotesi può probabilmente verificarsi per i rapporti di fornitura con le società quotate.
Il dubbio dovrà essere prontamente chiarito in quanto, tornando al caso dell’esempio, la scadenza della liquidazione del mese di giugno è il 16 luglio. Entro questa data sarà essenziale comprendere il debito IVA risultante dalla fattura emessa su chi debba gravare.
Fonte: IPSOA
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