Con l’approvazione definitiva della Manovra correttiva 2017, trovano conferma una serie di misure quali l’estensione dello split payment, la rottamazione delle liti tributarie pendenti e i nuovi adempimenti sulle locazioni brevi. Accanto alle conferme, però, anche molte novità, introdotte nel corso dell’iter di conversione: tra queste il dietrofont sulla stretta ACE, la nuova web tax transitoria, l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e la nuova disciplina sul lavoro occasionale.
Il D.L. n. 50/2017 - Manovra correttiva 2017 - è stato definitivamente convertito in legge. Rispetto alla versione originale, il testo si arricchisce di molte novità tra cui l’introduzione di una web tax transitoria e degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che prenderanno il posto degli studi di settore.
Confermate, con qualche piccola modifica le norme già presenti tra cui: l’allargamento dello split payment ad altri soggetti della PA oltre che ai professionisti, la stretta sulle compensazioni e la chiusura delle liti fiscali.
Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità:
Split payment(art. 1)
In relazione alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017, il meccanismo di scissione dei pagamenti IVA (split payment) viene esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti di:
a) società controllate ex art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2), c.c. (rispettivamente, possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e possesso di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
b) società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
c) società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti della PA già interessati dallo split payment;
d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Confermata l’eliminazione della norma secondo cui lo split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
Con le novità introdotte in sede di conversione, viene stabilito che:
- a richiesta dei cedenti o dei prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti cui si applicano le norme sullo split payment (si chiarisce che i cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione devono applicare tale modalità di versamento dell’IVA);
- si escludono dall’applicazione delle norme sullo split payment gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico;
- a partire dal 1° gennaio 2018, si accelerano i rimborsi da conto fiscale per i soggetti passivi d’imposta a cui si applica lo split payment. Per tali soggetti, i rimborsi sono pagati direttamente dalla struttura di gestione, sui fondi di bilancio resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (sulla contabilità speciale n. 1778), eliminando così i tempi per l’accredito di specifici fondi da parte dell’Amministrazione finanziaria. Si demanda a un decreto del MEF l’attuazione di tali disposizioni.
IVA su prestazioni di trasporto (art. 1)
In base alla norma interpretativa delle disposizioni che qualificano alcune prestazioni come accessorie a fini IVA, cui si applica il medesimo trattamento dell’operazione principale alle condizioni di legge, le prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri sono qualificate come accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5% (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare) e del 10% (prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito), nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti da imposta (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza).
Web tax transitoria (art. 1-bis)
Le società non residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 1 miliardo di euro e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni avvalendosi di società residenti o di stabili organizzazioni possono avvalersi di una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dovuti alla eventuale stabile organizzazione.
I soggetti interessati possono chiedere all’Agenzia delle Entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione mediante un’istanza finalizzata all’accesso al regime dell’adempimento collaborativo. Qualora ne constati la sussistenza, l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente un invito al fine di definire, in contradditorio, i debiti tributari della stabile organizzazione.
A quanti estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione dovuti in base all’accertamento con adesione, le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà. Inoltre, in tal caso, il reato di omessa dichiarazione non è punibile.
Non possono avvalersi della norma le società che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell’inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell’avvio di procedimenti penali relativi all’ambito di applicazione dell’istanza in esame.
Voluntary disclosure (art. 1-ter)
Viene modificata la disciplina della voluntary disclosure:
- ai fini della collaborazione volontaria, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente ed autonomo, ad essi si applica la disciplina del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (detrazione dell’imposta pagata all’estero) anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero. Tale disciplina si applica anche agli inviti a comparire, agli atti di accertamento con adesione e agli atti sanzionatori emanati in virtù della precedente voluntary disclosure, purché non definiti al momento di entrata in vigore della legge di conversione della Manovra correttiva;
- si estende l’esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla legge anche con riferimento all’IVIE ed all’IVAFE;
- intervenendo sull’art. 5-octies, comma 1, lettera g), si dispone che le sanzioni ivi previste non si applichino al caso di mancato o insufficiente versamento spontaneo delle somme dovute, bensì all’ipotesi in cui non si provveda spontaneamente al versamento delle somme dovute entro i termini di legge. Vengono modificate le conseguenze dell’insufficiente versamento delle somme dovute. Fermo restando il recupero delle somme da parte dell’Agenzia delle Entrate, esso avviene non più sull’ammontare calcolato secondo quanto previsto per il mancato versamento (dunque con l’applicazione di una sanzione specifica), ma recuperando quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza di collaborazione originariamente presentata, ferma restando la maggiorazione del 10%. Viene infine introdotto un limite all’importo delle somme da versare in tale ipotesi, che non può essere comunque superiore a quello determinato per l’ipotesi di mancato spontaneo versamento in termini.
Certificato di regolarità fiscale e rimborsi (art. 1-quater)
I certificati di regolarità fiscale, ivi compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto, ove il contribuente si intenda avvalere della rottamazione dei ruoli di cui al D.L. n. 193/2016, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.
La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute.
Inoltre, i rimborsi sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte dei debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, limitatamente ai carichi definibili.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, l'erogazione del rimborso può essere sospesa.
Detrazione IVA (art. 2)
Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Confermata anche la modifica all’art. 25, D.P.R. n. 633/1972 riguardante l’annotazione nel registro IVA.
L’anticipo dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA si applica anche alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
IVA sui servizi di vitto e alloggio universitario (art. 2-bis)
Sono esenti da IVA i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari da parte degli istituti o enti per il diritto alla studio universitario regionali. In considerazione dell’incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti per il diritto allo studio universitario, per cui non si dà luogo al rimborso dell’IVA erroneamente applicata, né al recupero dell’IVA assolta sugli acquisti erroneamente detratta. Gli stessi soggetti devono operare la rettifica della detrazione limitatamente ai beni e ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, ai sensi della norma che disciplina la rettifica della detrazione nei casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive.
Compensazioni (art. 3)
Scende da 15.000 a 5.000 euro il limite secondo cui, per poter compensare i crediti (sia per IVA che per imposte dirette, IRAP e ritenute), è obbligatoria l’apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità (o, in alternativa, la firma del collegio sindacale).
- l’obbligo di apposizione del visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro annui grava sui contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito sia annuale sia infrannuale IVA. Di conseguenza, il visto va apposto sulla dichiarazione IVA o sull’istanza di rimborso infrannuale;
- nei casi di utilizzo dei crediti in compensazione in violazione degli adempimenti relativi al visto di conformità o della sottoscrizione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l’Amministrazione procede al recupero dei crediti e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.
Inoltre, è confermato l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i soggetti IVA che intendono effettuare la compensazione per:
- il credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell’IVA (viene eliminato il precedente limite di esenzione sino a 5.000 euro annui);
- i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Infine, viene previsto che:
- è vietato utilizzare la compensazione per il pagamento di somme iscritte a ruolo in base all’atto di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati;
- il modello F24 viene scartato, qualora il credito d’imposta utilizzabile in compensazione sia superiore all’importo previsto dalle norma che fissano il limite massimo dei crediti compensabili (questa disposizione sarà attuata con un provvedimento successivo).
Vittime del terrorismo (art. 3, comma 4-ter)
Si estende alla moglie e ai figli dell’invalido, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all’evento terroristico, la possibilità di iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio (di cui alla legge n. 68/1999 che lo disciplina in ordine ai soggetti disabili) delle vittime del terrorismo (con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli).
Cedolare per le locazioni brevi (art. 4)
Introdotti nuovi adempimenti per le locazioni brevi e, in particolare, per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare:
- dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da tale data si applica la cedolare secca con l’aliquota del 21% in caso di opzione;
- le norme si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, se rientrano nelle locazioni brevi, come sopra definite;
- si affida a un regolamento ministeriale la possibilità di definire, ai fini dell’applicazione del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi, i criteri in base ai quali l’attività di locazione oggetto dello speciale regime si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con le disposizioni del codice civile e di quelle fiscali che rilevano ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi, anche avuto riguardo al numero degli immobili locati e della durata delle locazioni nell’anno solare;
- i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, trasmettono i dati relativi ai contratti di locazione e di sublocazione breve conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati;
- i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui sopra, devono operare (e versare), in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario, e devono rilasciare il modello CU. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per la cedolare secca la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
In sede di conversione della Manovra correttiva è stato previsto che:
- gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia adempiono all’obbligo di ritenuta d’acconto tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell’adempimento del suddetto obbligo, in qualità di responsabili d’imposta, possono nominare un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente;
- il soggetto che incassa il canone ovvero che interviene nel suo pagamento è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
Tassa di soggiorno (art. 4, comma 7)
A decorrere dal 2017, si consente ai comuni di istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, in deroga alle norme della legge di Stabilità 2016 (come modificata dalla legge di Bilancio 2017) che sospendono, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.
Impatriati (art. 4, comma 7-bis)
Con una norma di interpretazione autentica si chiarisce che i soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 (per utilizzare i benefici fiscali previsti dalla legge n. 238/2010) e che hanno successivamente optato per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati (ai sensi del D.Lgs. n. 147/2015) decadono dal beneficio fiscale nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso si provvede al recupero dei benefici fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
Bonus risparmio energetico condomini (art. 4-bis)
Cambia la disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell’efficienza energetica nei condomìni: si estende fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l’incremento dell’efficienza energetica. Inoltre, la detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati (compresi istituti di credito e intermediari finanziari).
I controlli dell’ENEA sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (70%) ovvero per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno una determinata qualità media (75%), sono effettuati con procedure e modalità disciplinate con decreto del MiSE, di concerto con il MEF, da emanare entro il 30 settembre 2017.
Vendita di tabacchi on line (art. 5-bis)
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all’inibizione dei siti web contenenti:
- offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, in difetto di autorizzazione o in violazione delle norme sulla immissione sul mercato e sulle caratteristiche di tali prodotti e delle sigarette elettroniche (art. 21, D.Lgs. n. 6/2016), ovvero di tabacchi lavorati nel caso di inosservanza del divieto di vendita a distanza transfrontaliera (art. 19, D.Lgs. n. 6/2016) e in violazione delle norme generali sui servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (legge n. 1293/1957);
- pubblicità, diretta o indiretta, di tali prodotti;
- pubblicità di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall’Amministrazione;
- software relativi a procedure tecniche atte ad eludere l'inibizione dei siti irregolari disposta dall'Agenzia medesima.
L'inosservanza dei provvedimenti inibitori comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione, graduate secondo i criteri stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli. Ove nello stesso sito web siano presenti altri prodotti o contenuti diversi, si prevede che l'Agenzia dia formale comunicazione della violazione, assegnando un termine di quindici giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla inibizione del sito web senza riconoscimento di alcun indennizzo
Giochi (art. 6)
Cambia l’aliquota del prelievo erariale unico (PREU), fissata al:
- 19% per le new slot;
- 6% le video lottery - VTL.
La ritenuta sulle vincite del lotto è fissata all’8% a decorrere dal 1° ottobre 2017; il prelievo sulla parte della vincita eccedente 500 euro (tassa sulla fortuna) viene fissato al 12%, a decorrere dal 1° ottobre 2017.
In sede di conversione si modifica una delle condizioni per i concessionari del Bingo per partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione: in particolare, viene previsto che il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga può essere disatteso da parte dei concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo, e abbiano la disponibilità di altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli.
Inoltre si dispone la scansione temporale entro la quale dovrà essere attuata la riduzione del 30% del numero dei nulla osta di esercizio degli apparecchi new slot (AWP), prevista dalla legge di Stabilità 2016: entro il 31 dicembre 2017 i nulla osta non potranno essere superiori a 345.000; entro il 30 aprile 2018; non potranno essere superiori a 265.000.
ACE (art. 7)
Rispetto alla versione iniziale, cambia la norma sulle modifiche ACE: le norme che, per il calcolo del beneficio, introducevano una base di riferimento mobile (cd. criterio incrementale su base mobile) vengono eliminate e sostituite da una riduzione delle aliquote ACE.
In particolare, dall’ottavo periodo d’imposta l’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all’1,5% in luogo del 2,7%. Inoltre la misura di aliquota è disposta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata nella misura dell’1,6%, in luogo del 2,3%.
Viene dunque eliminata la disposizione originaria che:
- per abbandonare progressivamente il criterio incrementale su base fissa del capitale proprio, posto alla base del calcolo del rendimento nozionale utile ai fini della determinazione dell'ACE, espungeva dalla disciplina ACE il riferimento al capitale proprio alla data fissa del 31 dicembre 2010;
- introduceva per il calcolo del beneficio una base di riferimento mobile, ovvero la variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio ACE.
Resta fermo che le modifiche suddette si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, pertanto dal 2017.
Inoltre, ai fini dell’imposta sul reddito delle società il calcolo dell’acconto 2017 è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Pignoramenti immobiliari (art. 8)
Confermata la norma secondo cui il concessionario della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni (prima si considerava il singolo bene), diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore a 120.000 euro.
In più, viene garantita la validità dell’atto avente ad oggetto diritti reali su fabbricati già esistenti, se la mancanza nell’atto del riferimento alle planimetrie o della dichiarazione di conformità, ovvero la mancanza dell'attestazione di conformità rilasciata dal tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto. In tal caso una sola delle parti è autorizzata a confermare l’atto con atto successivo che contenga le menzioni omesse.
L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce ed è dunque esente dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e soggetto a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro.
Sterilizzazione clausole IVA (art. 9)
Confermata la revisione della clausola di salvaguardia IVA (art. 1, comma 718, legge n. 190/2014). In particolare:
a) l'incremento dell’aliquota IVA del 10% è dell’1,5% dal 1° gennaio 2018 (in precedenza era del 3%), di un ulteriore 0,5% dal 1° gennaio 2019, e di un ulteriore 1% dal 1° gennaio 2020;
b) l'incremento dell’aliquota IVA del 22%, dal 1° gennaio 2018 resta confermato in misura pari al 3% mentre per il futuro ci sarà: un ulteriore aumento dello 0,4% dal 1° gennaio 2019, una riduzione dello 0,5% dal 1° gennaio 2020 per poi essere definitivamente fissata al 25% dal 1° gennaio 2021;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2019 (prima era 2018), con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2019 e ciascuno degli anni successivi; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli.
Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA (art. 9-bis)
Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente si introducono gli indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefìci, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore.
Gli indici riguardano gli esercenti attività di impresa, arti o professioni e sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta; in sostanza, essi rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono - su una scala da 1 a 10 - il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche ai fini dell'accesso al regime premiale.
Già l'art. 7-bis del D.L. n. 193/2016 reca l'abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto ministeriale (non ancora emanato), indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti.
Gli indici sono approvati con decreto del MEF entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati e sono soggetti a revisione ogni due anni, mentre un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, individua le attività economiche interessate dagli indici.
È prevista l'istituzione di una commissione di esperti per la valutazione dell'idoneità degli indicatori a rappresentare la realtà cui si riferiscono. Ai suoi componenti non spetta alcun compenso o rimborso.
Il regime premiale da attribuire in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, la cui definizione è demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia, deve prevedere: a) esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente all'IVA per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all’IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui; b) esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui; c) esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative; d) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; e) anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento; f) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.
Compensazione somme iscritte a ruolo (art. 9-quater)
Si estende al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Reclamo e mediazione (art. 10)
Confermato l’innalzamento a 50.000 euro del limite al di sotto del quale è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione e reclamo prima di ricorrere alle commissioni tributarie. La novità si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Con una modifica introdotta in sede di conversione, si escludono dalla mediazione i tributi che costituiscono risorse proprie tradizionali UE.
Chiusura delle liti fiscali (art. 11)
Viene introdotta una nuova definizione agevolata delle liti pendenti. Previa domanda dell’interessato (soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione), le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.
Con una modifica introdotta in sede di conversione, si consente a ciascun ente territoriale, entro il 31 agosto 2017, di stabilire - con le modalità di legge previste per i propri atti - l'applicazione delle norme in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie a quelle in cui è parte il medesimo ente.
In caso di controversia relativa esclusivamente a:
- interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione;
- sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 24 aprile 2017 (nella versione originaria del D.L. si faceva riferimento al 31 dicembre 2016) e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
- le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’IVA riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Per quanto riguarda le modalità operative:
- entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato;
- il versamento degli importi dovuti avviene in un massimo di tre rate;
- non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano 2.000 euro;
- entro il 30 settembre 2017 va pagato l’intero importo o una prima rata pari al 40% del totale delle somme dovute;
- entro il 30 novembre 2017 va versata la seconda rata, pari all’ulteriore 40%;
- entro il 30 giugno 2018, va versata la terza e ultima rata pari al residuo 20%.
- per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.
Il contribuente che si sia avvalso della rottamazione dei ruoli aderendo entro il 21 aprile 2017, può fruire alla definizione agevolata delle liti solo unitamente a quella sulla definizione agevolata delle cartelle.
La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti in base a quanto detto sopra o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la rottamazione dei ruoli.
La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della norma di cui si discute.
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore della nuova norma fino al 30 settembre 2017.
L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
Nel caso in cui la definizione della lite sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo.
Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.
L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
Un’ultima modifica introdotta in sede di conversione prevede che le norme attuative della disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie garantiscano il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalle controversie relative all’IRAP e all’addizionale regionale IRPEF, in coerenza alle disposizioni del federalismo regionale che prevedono il riversamento diretto ai predetti enti delle somme derivanti dalla lotta all’evasione fiscale.
Conciliazione delle controversie civili e commerciali (art. 11-ter)
Modificando l’art. 5, D.Lgs. n. 28/2010 si stabilizza nell’ordinamento l’efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità nonché contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Dal 2018 sono posti a carico del Ministero della Giustizia obblighi di relazione annuale alle Camere sui risultati prodotti dalla mediazione obbligatoria.
Credito d’imposta alberghi (art. 12-bis)
Si modifica la disciplina del credito d’imposta per la ristrutturazione edilizia e l’eliminazione delle barriere architettoniche concesso in favore delle imprese alberghiere, di cui all’art. 10, D.L. n. 83/2014. In particolare viene modificato il secondo periodo del comma 7 dell’art. 10, che riconosce il credito d’imposta anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, allo scopo di:
- eliminare la riserva del 10% delle risorse complessivamente stanziate per gli interventi diversi da quelli sugli immobili;
- chiarire che il riconoscimento del credito d’imposta, in tali casi, avviene anche se tali beni non sono destinati in via esclusiva agli immobili alberghieri oggetto di intervento;
- rendere più stringenti le condizioni per usufruire del beneficio, che per effetto delle modifiche in esame viene concesso a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d'imposta successivo, in luogo del secondo.
Riscossione enti locali (art. 35)
La possibilità, per le amministrazioni locali di deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate scatta a decorrere dal 1° luglio 2017.
In sede di conversione si è consentito ai comuni e agli altri enti locali di effettuare il versamento delle entrate tributarie, nonché delle entrate riscosse e delle entrate diverse, anche sui conti correnti postali intestati all’ente impositore, oltre che attraverso gli strumenti già previsti (versamento sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, F24 o strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
Zone terremotate (articoli 41-46)
Al fine di permettere l’accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, viene istituito un apposito Fondo. Inoltre:
- viene prevista una ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione dei tributi al 31 dicembre 2017;
- nei comuni interessati al sisma viene costituita una zona franca urbana con alcune agevolazioni fiscali (tra cui l’esenzione da imposte dirette sino a 100.000 euro annuo di reddito e da IRAP sino a 300.000 euro di valore della produzione) e contributive. Possono godere di tali benefici le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della ZFU e che hanno subìto, a causa dei predetti eventi, la riduzione del fatturato almeno pari al 25%, nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo del 2015, in luogo di parametrare la predetta riduzione alla media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento.
Inoltre, con alcune modifiche introdotte in sede di conversione:
- si proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 per l'esercizio delle sue funzioni, da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma;
- si consente ai contribuenti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici registrati dal 24 agosto 2016, titolari di redditi di lavoro dipendenti e assimilati, con esclusione delle indennità percepite da membri del Parlamento europeo, di effettuare la dichiarazione dei redditi presentando il modello 730/2017 “senza sostituto”, ottenendo così il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate;
- in caso di interventi per la riduzione del rischio sismico realizzati nei comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi della O.P.C.M. n. 3519/06, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori, agli acquirenti di tali unità immobiliari spettano le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, rispettivamente nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare e, comunque, fino a 96.000 euro per singola unità immobiliare. I soggetti beneficiari possono optare per la cessione del credito alle medesime imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, con esclusione di cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari.
APE e riduzione requisiti contributivi - Interpretazione (art. 53)
Confermata la norma sull’APE. Quindi, ai fini dell’APE sociale, le attività lavorative di cui all'allegato C della legge di Bilancio 2017 si considerano svolte in via continuativa quando, nei 6 anni precedenti la data di decorrenza dell'indennità, le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel 7° anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
Inoltre, ai fini della riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica, le attività lavorative di cui all’allegato E della legge di Bilancio si considerano svolte in via continuativa quando nei 6 anni precedenti la data del pensionamento le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
DURC (art. 54)
Anche la norma sul DURC è stata confermata senza modifiche. Pertanto, per i soggetti che hanno aderito alla rottamazione dei ruoli, il DURC è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata entro il 21 aprile 2017, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità previsti dalla legge.
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.
A tal fine, Equitalia comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate.
I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio “Durc On Line” l’elenco dei Documenti annullati.
Nuova disciplina sul lavoro occasionale (art. 54-bis)
Viene introdotta una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale. Sono definite tali le attività lavorative che danno luogo (in un anno civile) a compensi (esenti da imposizione fiscale, non incidenti sull’eventuale staso di disoccupazione e computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno) complessivamente non superiori a:
- 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.
In caso di superamento del limite di 2.500 euro, o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. È prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione.
Per quanto attiene il limite di reddito degli utilizzatori, alcuni compensi dei prestatori sono computati al 75% del loro importo. Si tratta:
- dei titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- dei giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario);
- delle persone disoccupate (ex art. 19, D.Lgs. n. 150/2015);
- dei percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Il prestatore ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica, ed ha l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS.
È previsto l’obbligo di registrazione (con relativi adempimenti), per gli utilizzatori e i prestatori che vogliono utilizzare le prestazioni occasionali, in un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS.
Alle prestazioni di lavoro occasionali possono ricorrere le persone fisiche o altri utilizzatori.
Per quanto concerne le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali utilizzando il Libretto Famiglia, cioè un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l’INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di:
- piccoli lavori domestici - inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
Ogni Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento con valore nominale di 10 euro per prestazioni non superiori ad un’ora; di tale somma 1,65 euro e 0,25 euro sono a carico dell’utilizzatore, rispettivamente per la contribuzione alla Gestione separata e per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 0,10 euro sono invece destinati al finanziamento degli oneri gestionali; gli utilizzatori, devono comunicare con specifiche modalità entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione tutti i dati relativi al prestatore e alla prestazione.
Per quanto concerne gli altri utilizzatori, possono ricorrere a prestazioni occasionali mediante uno specifico contratto di prestazione occasionale.
La misura minima del compenso è pari a 9 euro; per il settore agricolo è invece pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).
Almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, l’utilizzatore è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione.
Sono previsti alcuni divieti per l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale.
Premi di risultato(art. 55)
Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro viene ridotta di 20 punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni relative a premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di appositi criteri non superiore a 800 euro.
Trattamento di integrazione salariale (art. 55-quater)
Integrando l’art. 44, comma 6-bisdel D.Lgs. n. 148/2015 (attuativo del Jobs Act), si prevede che, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o del provvedimento di concessione (se successivo).
Per i trattamenti conclusi prima delle data di entrata in vigore del D.L., i 6 mesi decorrono da tale data.
Patent box (art. 56)
Confermata l’esclusione dal campo di applicazione del patent box dei marchi d’impresa. Inoltre, le disposizioni sul patent box si applicano anche ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli rientranti tra i beni agevolabili.
Infine, per i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale, viene eliminata la disposizione che prevedeva l’aumento di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa fino a concorrenza del 30% del medesimo ammontare.
Start up e crowdfunding (art. 57)
Confermate le modifiche ad alcune norme sulle start up e in materia di agevolazioni sugli investimenti a lungo termine contenute nella legge di Bilancio 2017.
Per quanto riguarda le start up, viene previsto che le agevolazioni in materia di lavoro si applicano per 5 anni (e non più per 4).
Con una novità inserita in sede di conversione viene ampliata la durata del regime agevolativo previsto per le start-up innovative, da 4 anni a 5 anni dalla data della costituzione delle stesse. Si prevede, infatti, fatto salvo il diverso termine previsto dall’art. 25, comma 3, D.L. n. 179/2012 se applicabile (4 anni dalla data di entrata in vigore del D.L., se la start-up innovativa è stata costituita entro i 2 anni precedenti; 3 anni, se è stata costituita entro i 3 anni precedenti; 2 anni, se è stata costituita entro i 4 anni precedenti), la cessazione dell'applicazione del regime agevolativo previsto per le start-up innovative, nel caso in cui esse perdano uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, prima della scadenza del termine di 5 anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all’art. 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine.
Per gli investimenti, viene previsto che il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni di legge, nonché l’impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento qualificato per almeno 5 anni.
Inoltre, le minusvalenze e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati sono deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto, ovvero portati in deduzione. Per le forme di previdenza complementare, le minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati concorrono a formare la base imponibile dell’imposta sostitutiva del 20% prevista dall’art. 17, D.Lgs. n. 252/2005.
Incentivi fiscali per la pubblicità su stampa e televisioni (art. 57-bis)
Si prevede l’attribuzione di un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell’1% quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente.
Il credito d’imposta - che è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria - è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative.
IRI (art. 58)
Confermato che in caso di fuoriuscita dal regime anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione delle norme sull’IRI, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari all’imposta sostitutiva.
Transfer pricing (art. 59)
Conferma anche per le modifiche alle norme sul transfer pricing: tra esse si segnala quella secondo cui i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La stessa regola si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito.
OICR (art. 60)
Non cambia nemmeno la norma secondo cui i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti, amministratori, ovvero da consulenti di tali società, enti od organismi di investimento collettivo di risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzatisi considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi in presenza di alcune condizioni.
Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it