Il 31 dicembre 2014, come ogni anno, dovremo provvedere alle scritture di assestamento, al fine di trasformare i valori “di conto” in valori “di bilancio”.
A tal proposito, merita di essere sottolineato che, in virtù della pubblicazione, il 5 agosto 2014, dei principi contabili aggiornati, sarà necessario tener conto di alcune novità.
Ratei e risconti
La principale novità introdotta consiste nell’eliminazione della richiesta di separata evidenza dei ratei e risconti nello stato patrimoniale quando l'ammontare degli stessi è di ammontare apprezzabile.
Questa eliminazione è giustificata dal fatto che tale indicazione deve comunque essere indicata nella nota integrativa, così come specificato nel codice civile, ragion per cui non si ritiene necessario duplicare l’informazione.
Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla contabilizzazione del maxicanone del leasing: è espressamente chiarito che, in caso di riscatto anticipato del bene, il risconto è capitalizzato e imputato al valore del cespite.
Viene altresì precisato che non possono essere inclusi tra i ratei e i risconti i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per intero nell’esercizio cui si riferisce il bilancio.
Si pensi, a tal proposito, agli interessi attivi maturati sul conto corrente, anche se ancora non accreditati, oppure agli anticipi ricevuti (o pagati) nel corso dell’anno, a fronte di canoni che maturano l’anno successivo.
È necessario infatti ricordare che la rilevazione dei ratei e dei risconti può avvenire soltanto quando sussistono le seguenti condizioni:
– il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo;
– il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;
– l’entità di tali poste varia con il trascorrere del tempo.
Lavori in corso su ordinazione
Come noto, rappresenta un lavoro in corso su ordinazione (o commessa) un contratto di durata ultrannuale per la realizzazione di un bene, oppure per la fornitura di beni/servizi non di serie e che insieme formino un unico progetto.
I lavori in corso su ordinazione sono normalmente affidati attraverso contratti d’appalto (o altri atti aventi contenuti economici simili, come ad esempio la vendita di cosa futura) concernenti la realizzazione di opere, edifici, ponti, dighe, navi, impianti o la fornitura di servizi inerenti la realizzazione di un’opera.
Due in questo caso sono i criteri di valutazione applicabili: il criterio della commessa completata (valutazione al costo) e criterio della percentuale di completamento (valutazione sulla base del corrispettivo contrattuale maturato).
Il criterio della commessa completata, seppure previsto dal Codice civile, rischia di generare andamenti irregolari dei risultati di esercizio perché i ricavi della commessa sono rilevati solo quando le opere sono completate.
In generale, quindi, si deve prima verificare se è applicabile il criterio della percentuale di completamento (per il quale il nuovo OIC definisce in modo puntuale i requisiti) e solo se questo non è applicabile si utilizza il criterio della commessa completata.
Il nuovo OIC 23 consente però di applicare, in presenza di commesse di breve termine, o il criterio della commessa completata o quello della percentuale di completamento.
Con riferimento agli anticipi e agli acconti, il nuovo OIC 23 chiarisce che gli stessi devono essere iscritti nel passivo patrimoniale, mentre, al momento di fatturazione definitiva dei lavori, sono stornati dal passivo con rilevazione di un ricavo alla voce A1 “ricavi delle vendite e delle prestazioni”.
Viene sottolineato che, fino a quando non vi è certezza che il ricavo maturato sia definitivamente riconosciuto all’appaltatore quale corrispettivo dei lavori eseguiti, gli acconti dovranno continuare a essere rilevati nel passivo.
Nel nuovo principio contabile sono state inoltre introdotte nuove indicazioni relativamente agli incentivi e alle richieste di corrispettivi aggiuntivi, prevedendo che questi possano essere inclusi tra i ricavi di commessa solo quando vi è accettazione formale del committente entro la data di approvazione del bilancio, oppure, pur in mancanza della formale accettazione, alla data del bilancio è altamente probabile che la richiesta di contributi aggiuntivi sia accettata.
Novità anche in tema dei costi per l’acquisizione della commessa e dei costi pre-operativi, che nel rispetto di determinate condizioni, possono essere inclusi tra i costi della commessa e non più capitalizzati e ammortizzati come immobilizzazioni immateriali.
17 settembre 2014
Fonte: fiscal-focus.info
Autore: Redazione Fiscal Focus