Sentenza della CTR di Milano
È assoggettabile all’IRAP l’avvocato che utilizza costantemente la dotazione di uno studio associato pur non facendone parte.
Lo ha affermato la Commissione Tributaria Regionale di Milano nella sentenza n. 5186/06/14, pubblicata il 7 ottobre.
Il collegio meneghino di secondo grado ha ribaltato il verdetto della Provinciale relativamente all’impugnazione, da parte di un avvocato, di una cartella esattoriale conseguente a controllo automatico della dichiarazione.
La professionista ha fatto presente di svolgere l’attività in assenza di autonoma organizzazione “lavorando unicamente per il medesimo studio legale” senza avere collaboratori propri e utilizzando beni strumentali di modesto valore, come risultante dal registro dei beni ammortizzabili. Tale difesa ha fatto breccia presso la CTP, che infatti ha ritenuto di potere annullare la cartella impugnata difettando effettivamente nella specie il requisito impositivo, posto che:
- l’attività era svolta senza alcun elemento organizzativo proprio, salvo le quote di ammortamento di beni per un somma irrisoria (€ 130);
- che l’attività non si differenziava da quella di una collaborazione coordinata e continuativa con lo studio legale associato in questione, considerata la giovane età della ricorrente e la presenza di compensi assoggettati a ritenuta variabile mese per mese.
Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha interposto appello e la CTR di Milano lo ha accolto.
La Cassazione ha affermato che è possibile sostenere l’esenzione dall’IRAP ogni qual volta il giudice di merito abbia accertato che l’avvocato non faccia parte di uno studio associato, ma svolga soltanto attività per conto di esso.
Tuttavia, nel caso in esame la ricorrente ha lavorato solo per lo studio legale associato presso il quale si è appoggiata (lo hanno dimostrato le fatturazioni per rimborso spese – taxi da e per lo studio associato e l’assenza di qualsiasi indicazione circa la disponibilità di uno studio autonomo in cui svolgere la propria attività lavorativa); da ciò la CTR ha tratto la conseguenza “che, seppure abbia affrontato (soltanto) le spese di ammortamento del suo computer come unico bene strumentale, per ogni altra necessità si sia appoggiata alle strutture dello studio associato, del quale non era dipendente.
In siffatta ipotesi, appare corretto sostenere che l’utilizzo non occasionale (sarebbe stato compito della contribuente dimostrare tale dato) della dotazione dello studio associato integri il requisito dell’autonoma organizzazione anche ove il soggetto non ne faccia parte di quello studio, essendo l’ipotesi, ai fini Irap, del tutto equivalente all’utilizzo del lavoro altrui”.
Alla stregua di tale considerazione, la CTR ha ritenuto legittima la pretesa. Le spese dei due gradi di giudizio sono state compensate.
Fonte: Fiscal-focus.info
Autore: Redazione Fiscal Focus