Le Notizie | Lavoro

La pandemia da Covid-19 facilita il ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) per crisi aziendale. Alle semplificazioni relative all’ipotesi di evento improvviso ed imprevisto si aggiungono infatti la deroga al piano di risanamento e al vincolo di utilizzo massimo della riduzione oraria. Qualche attenzione in più merita invece la questione relativa ai termini procedimentali. Il Cura Italia stabiliva l’inapplicabilità dei termini previsti dal Jobs Act per l’espletamento dell’esame congiunto e la presentazione delle istanze di CIGS. La dispensa deve ritenersi ancora operativa? Sul punto sarebbe utile un intervento chiarificatore del Ministero del Lavoro.

Diventa più semplice il ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) per crisi aziendale dopo la pubblicazione del DM 15 dicembre 2020 nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio scorso. Alle semplificazioni stabilite nell’ipotesi di evento improvviso ed imprevisto, quale è l’attuale pandemia, si aggiungono la possibile dispensa dal piano di risanamento e dal vincolo di utilizzo massimo della riduzione oraria.

Presupposti ordinari di ricorso alla CIGS per crisi
Il decreto n. 148/2015 ha riformato il ricorso alla cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale, che costituisce una delle tre tipologie di intervento straordinario insieme al contratto di solidarietà e alla cassa per riorganizzazione rivolti alle aziende industriali con più di 15 lavoratori e alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti, oltre che alle imprese del trasporto aereo e alle aziende editrici e stampatrici di quotidiani e agenzie di stampa a prescindere dal requisito occupazionale.
La durata massima dell’intervento è di 12 mesi.
Di norma il programma di integrazione salariale straordinaria per crisi è soggetto a 3 presupposti ai fini dell’autorizzazione da parte del Ministero del lavoro:
· la presenza di un andamento negativo o involutivo dei principali indicatori economico-finanziari di bilancio nel biennio precedente l’intervento della CIGS;
· il ridimensionamento o almeno la stabilità dell’organico nei due anni precedenti;
· la predisposizione di un piano di risanamento che definisca gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere per il superamento dei fattori di squilibrio che determinano la crisi e per la salvaguardia almeno parziale dell’occupazione.
La finalità del programma di CIGS è quello di garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, seppur parziale, dell’occupazione, come tutti gli ammortizzatori sociali riformati dal D.Lgs 148/2015. In questo quadro, la CIGS per cessazione di attività prevista dal Decreto Genova e recentemente rifinanziata rappresenta un’eccezione.
Inoltre, il ricorso alla CIGS, diversamente da quanto era ammesso fino al 2015, dopo la riforma non può mai prevedere la completa sospensione dell’attività nel corso del programma, dovendo rispettare il limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo del programma stesso (art. 22, c. 4, D.Lgs 148/2015). Questo vincolo fu introdotto per evitare che dietro l’apparenza di una crisi aziendale si celasse una sostanziale cessazione dell’attività. In generale, dunque, la CIGS per crisi ammette un “rallentamento” dell’attività, mai la chiusura.
Nel programma di CIGS per crisi è fondamentale la prospettiva della continuazione dell’attività e della salvaguardia, seppure parziale, dei livelli occupazionali. A questo proposito, la legge stabilisce che l’impresa, qualora preveda esuberi strutturali nel corso o al termine dell’intervento di integrazione salariale, debba presentare un piano di gestione degli stessi. Il piano può prevedere la ricollocazione interna (ad esempio in altri reparti) o esterna dei lavoratori, interventi di riqualificazione del personale o l’attivazione di un accordo di ricollocazione (art. 24-bis D.Lgs 148/2015). Quest’ultimo, ai fini della validità, dev’essere necessariamente stipulato nel corso della consultazione sindacale prevista per l’attivazione della CIGS e dev’essere contestuale al programma. Se nel corso del programma la gestione “conservativa” degli esuberi non ha prodotto i risultati attesi, il datore di lavoro deve attivare una procedura di licenziamento collettivo ai sensi dell’art. 4 L. 223/1991.
La riforma del 2015 ha poi trovato le regole operative nel DM 13 gennaio 2016. Questo provvedimento ha previsto tra l’altro all’art. 2, c. 3, che il trattamento di CIGS può essere concesso anche quando la crisi aziendale derivi da un evento improvviso e imprevisto, esterno alla gestione aziendale. In questo caso, l’impresa deve rappresentare l’imprevedibilità dell’evento che ha causato la crisi, la rapidità con cui l’evento ha generato gli effetti negativi e la completa autonomia dell’evento stesso rispetto alle politiche aziendali. In questa ipotesi il Ministero può concedere l’autorizzazione al trattamento straordinario anche quando non si siano verificate le prime due condizioni (cioè l’andamento negativo nel biennio e il ridimensionamento d’organico), sempre che venga presentato un piano di risanamento teso alla salvaguardia occupazionale.
La fattispecie dell’evento improvviso e imprevisto era già stata utilizzata in larga misura dal 2009 al 2011, nel contesto della crisi economica mondiale che ha interessato tutti i settori produttivi.
Regole al tempo dell’emergenza sanitaria
La pandemia da COVID-19 rappresenta senza dubbio un evento di carattere straordinario e di portata mondiale, che ha sconvolto la normale operatività delle aziende. Di questo contesto ha tenuto conto il DM 15 dicembre 2020, affermando che la crisi aziendale, come disegnata dall’art. 21 del D.Lgs 148/2015, conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, nel momento in cui risulta collegata all’attuale scenario epidemiologico rende oggettivamente difficile elaborare un piano di risanamento. La pandemia infatti ha avuto ricadute paralizzanti sull’attività produttiva, conseguenti anche a provvedimenti emergenziali restrittivi, che per la loro eccezionalità non consentono di individuare strumenti efficaci di correzione del disequilibrio economico fino a quando non sia superata l’emergenza sanitaria.
Il Ministero del lavoro, quindi, prende atto che il superamento della situazione di crisi delle singole imprese non è gestibile, anche in via di programmazione, se non dopo la fine dell’attuale situazione emergenziale.
Per questi motivi, per l’anno 2020 e fino alla fine dell’emergenza epidemiologica, per l’approvazione del programma di crisi conseguente all’evento improvviso ed imprevisto della pandemia da COVID-19, esterno alla gestione aziendale, il trattamento può essere concesso anche in assenza del piano di risanamento, con l’unico vincolo della salvaguardia occupazionale. Per le stesse ragioni il Ministero consente anche di attuare un regime di sospensione in deroga al limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo del programma autorizzato. In altri termini, potranno essere previste anche sospensioni a zero ore per intere unità produttive superando il predetto limite.
Un’ultima considerazione riguarda i termini di presentazione della domanda. L’art. 20, c. 4, del Decreto Cura Italia (DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) stabiliva che, in considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, in via transitoria non si applicano i termini procedimentali per l’espletamento dell’esame congiunto e la presentazione delle istanze di CIGS previsti rispettivamente dagli artt. 24 e 25 D.Lgs 148/2015. In altre parole, secondo il Decreto, non sarebbe richiesto il rispetto del termine di 3 (tre) giorni per la convocazione dell’esame congiunto a partire dalla comunicazione ai sindacati dell’intenzione di ricorrere alla Cassa, né di quello di 7 (sette) giorni dal termine della consultazione per la presentazione dell’istanza al Ministero. Tenuto conto del protrarsi dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, deve ritenersi ancora operativa la dispensa dal rispetto dei predetti termini, ma sul punto sarebbe utile un intervento chiarificatore del Ministero del Lavoro.

Fonte: IPSOA
https://www.ipsoa.it