Decorso il termine per la trasmissione della dichiarazione 770 unificata, i sostituti d’imposta inadempienti possono regolarizzare la propria posizione con l’Agenzia delle Entrate effettuando l’invio tardivo entro il 29 gennaio 2018 direttamente con il sistema Fisconline o Entratel, oppure tramite un intermediario abilitato.
Decorso il termine per la trasmissione della dichiarazione 770 unificata, i sostituti d’imposta inadempienti possono regolarizzare la propria posizione con l’Agenzia delle Entrate effettuando l’invio tardivo entro il 29 gennaio 2018 direttamente con il sistema Fisconline o Entratel, oppure tramite un intermediario abilitato. Si tratta di una scadenza importante, superata la quale la dichiarazione sarà considerata irrimediabilmente omessa e comporterà conseguenze sul piano amministrativo, in alcuni casi anche di rilevanza penale. In quali casi il sostituto d’imposta può ricorrere al ravvedimento operoso per rimediare a omissioni, ritardi e irregolarità?
Scade il 29 gennaio 2018 il termine per la trasmissione tardiva, con applicazione delle sanzioni ridotte, del modello 770 Unificato da parte dei sostituti d’imposta. Oltre tale termine la dichiarazione si considererà definitivamente omessa.
La sanzione ridotta è pari a un decimo di 258 euro e va versata, contestualmente alla trasmissione (tardiva), tramite modello F24 compilando la sezione erario con codice tributo 8911 anno 2016.
I sostituti d’imposta possono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello 770/2017 esclusivamente in via telematica: direttamente, utilizzando il sistema Fisconline o Entratel, oppure tramite un intermediario abilitato.
I nuovi termini di invio del modello
Il differimento dei termini ordinari per la trasmissione telematica del modello 770 al 31 ottobre ha comportato lo slittamento sia dei termini previsti per l’invio tardivo del modello riferito al periodo d’imposta 2016 che del ravvedimento dei modelli relativi ad anni precedenti. Al riguardo va tenuto presente che la regolarizzazione è consentita sempreché non siano stati notificati atti di liquidazione e di accertamento, comprese le “comunicazioni bonarie”.
Omessa presentazione del modello
Decorso il termine del 29 gennaio, opererà la violazione di omessa presentazione del modello 770. Se le ritenute operate ed indicate nel modello 770 non sono state versate o sono state versate in maniera insufficiente trova applicazione, in via aggiuntiva e non sostitutiva, la sanzione del 30% sugli importi omessi oltre agli interessi legali calcolati sui giorni di ritardo. Tale percentuale è ridotta al 10% se il contribuente provvede al relativo versamento entro i successivi 30 gg.
La mancata trasmissione della dichiarazione, se abbinata al mancato versamento delle ritenute per un importo superiore a 150.000 euro, assume rilevanza penale con l’applicazione della pena detentiva da un minimo di sei mesi fino ad un massimo di due anni.
La violazione di “omessa dichiarazione” ricade sull’intermediario incaricato qualora la trasmissione non sia effettivamente prodotta o è scartata dal sistema Entratel e l’intermediario stesso non la ritrasmette nel termine dei successivi 5 giorni.
Al riguardo, va specificato che:
- se trasmette la dichiarazione entro il termine di 30 giorni dalla data dell’impegno (riportata sul frontespizio della dichiarazione), l’intermediario non subirà alcuna sanzione
- se la trasmissione è effettuata oltre il termine di 30 giorni dalla data dell’impegno, l’intermediario è sanzionabile.
Rilevanza penale dell’omissione
Con la riforma del sistema delle sanzioni penali in materia di violazione degli obblighi tributari (decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015), è stata elevata la pena della reclusione prevista per il reato di omessa dichiarazione che va da sei mesi a due anni (nella precedente versione la pena consisteva nell’arresto da un anno a tre anni).
E’ stata elevata anche la soglia di punibilità, per il reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, quando l’imposta evasa supera i 150 mila euro, il limite precedente era fissato a 30.000 euro e poi a 50.000 euro.
Il reato si consuma, non alla scadenza del termine per l’invio della dichiarazione, allo spirare dei 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Si sottolinea che per configurare il reato di omesso versamento delle ritenute le omissioni non devono più necessariamente risultare dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, essendo sufficiente che esse siano dovute in base alla dichiarazione.
Ravvedimento operoso
La sanzione ordinariamente prevista è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo. Il ravvedimento operoso permette di rimediare a omissioni, ritardi, irregolarità pagando una sanzione inferiore rispetto a quella che spetterebbe nel caso in cui fosse l'Agenzia delle Entrate ad irrogarla.
Le ipotesi di ravvedimento oggi in vigore sono:
- ravvedimento sprint: esercitabile entro il 14°giorno dalla scadenza naturale del versamento, con l'applicazione di una sanzione pari allo 0,1% giornaliero e quindi fino ad un massimo dell'1,4%;
- ravvedimento breve: per versamenti eseguiti oltre il 14°giorno ma entro il 30°; in questo caso lasanzione è pari all'1,5%(1/10 del 15%);
- ravvedimento intermedio: per versamenti eseguiti oltre il 30° giorno ma entro il 90°; la sanzione applicabile è pari all'1,67% (1/9 del 15%);
- ravvedimento lungo (entro un anno): per versamenti eseguiti entro 1 anno o se prevista la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa; la sanzione applicabile è pari al 3,75 (1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%);
- ravvedimento biennale: per versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo o se non è prevista la dichiarazione due anni dall'omissione; la sanzione applicabile è pari al 4,29 (1/7 del minimo);
- ravvedimento lunghissimo o ultra biennale: per versamenti eseguiti oltre un anno la sanzione applicabile è pari al 5,00% (1/6 del minimo).
Alle sanzioni vanno aggiunti gli interessi al tasso legale che, dal 1° gennaio 2017 è pari allo 0,1%.
Termine per i versamenti oltre scadenza Sanzione applicata
14 gg - 0,1% al giorno
30 gg - 1/10 del minimo (1,5%)
90° giorno dalla presentazione della dichiarazione - 1/9 del minimo (1,67%)
Accertamento con adesione, rate successive alla prima - 1/9 del minimo (1,67%)
Un anno dalla presentazione della dichiarazione - 1/8 del minimo (3,75%)
Entro il termine della dichiarazione periodo d’imposta successivo - 1/7 del minimo (4,29%)
Oltre il termine della dichiarazione periodo d’imposta successivo - 1/6 del minimo (5%)
Dopo P.V.C. - 1/5 del minimo (6%)
Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it