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Imprese e professionisti possono retribuire le prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di limitata entità utilizzando il contratto di prestazione occasionale “PrestO”.

La platea di potenziali utilizzatori è ristretta: si tratta di titolari di partita IVA, con esclusione delle aziende che occupano più di cinque dipendenti a tempo indeterminato e degli enti del non profit. Inoltre, il ricorso al contratto occasionale è vietato per le imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da soggetti non iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli. Quali le altre esclusioni?
Gli strumenti individuati per sostituire i voucher e il rapporto di lavoro accessorio abrogati il 17 marzo 2017 sono stati trovati dal Legislatore nel Libretto di Famiglia e nel contratto di Prestazione Occasionale (PrestO). Trattasi, nelle intenzioni, di nuovi strumenti con accresciute tutele previdenziali, normative e assistenziali in favore dei prestatori. Entro fine mese l’INPS dovrebbe fornire le istruzioni per l’uso e predisporre, entro il 10 luglio, la piattaforma informatica.

Campo di applicazione
Gli operatori professionali (imprese e professionisti) potranno retribuire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di limitata entità utilizzando il contratto di prestazione occasionale “PrestO”. Sarà comunque necessario procedere all’invio della comunicazione preventiva e, considerare una ristretta platea di potenziali utilizzatori con partita IVA, dalla quale restano escluse le aziende che occupano più di cinque dipendenti a tempo indeterminato e l’ampio settore del non profit.
Tralasciando lo strumento che può essere utilizzato dalle persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività̀ professionale o d’impresa, attraverso il Libretto Famiglia, gli utilizzatori che qui interessano sono i titolari di partita IVA che possono acquisire prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale (PrestO). Anche le pubbliche amministrazioni possono far ricorso a questa tipologia contrattuale ma esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali (progetti in ambito sociale, lavori di emergenza o solidarietà, manifestazioni sportive o culturali).

Limiti alle prestazioni
Va subito evidenziato che la possibilità di attuare prestazioni di lavoro occasionale è ammessa per ciascun anno civile, entro il limite di:
- 5.000 euro, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
Ai fini reddituali, sono conteggiati al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
- titolari di pensione di vecchiaia o d’invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’Università;
- disoccupati che abbiano reso la DID;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Esclusioni
Il ricorso al contratto occasionale è vietato:
- con soggetti che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa col medesimo utilizzatore;
- da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività̀ di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Regime fiscale di favore
I compensi di cui si discute percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Valore del buono e oneri da versare
Il contratto di Prestazione Occasionale è riservato a imprese e professionisti. Ogni ora di lavoro deve essere retribuita con un importo minimo di 9 euro, cui si aggiunge la contribuzione alla gestione separata INPS, nella misura del 33% del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5% del compenso.
L’1 % degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali. L’utilizzatore imprenditore o professionista è tenuto a trasmettere, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, con le medesime modalità, una dichiarazione contenente:
- i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l’oggetto della prestazione;
- la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni, il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.

Adempimenti e sanzioni per imprese e professionisti
Palazzo Chigi, con una nota indirizzata al Quirinale ha sottolineato la pregnanza dei controlli per impedire l’utilizzo fraudolento del nuovo strumento. Con la stessa nota è stata preannunciata l'emanazione di una circolare illustrativa da parte dell’INPS e la predisposizione entro il prossimo 10 luglio della piattaforma telematica necessaria per la prenotazione e la gestione dei buoni.
La mancata comunicazione della prestazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per la quale risulti accertata la violazione o la violazione di uno dei divieti sopra riportati. Non è prevista la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 124/2004.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.
Alla mancata revoca, l’INPS provvederà al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
In caso di superamento dei limiti quantitativi da parte di operatori diversi dalla pubblica amministrazione o comunque del limite di durata della prestazione parti a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, opera la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it