Regole specifiche sono dettate per i contribuenti con contabilità separate, i contribuenti con contabilità presso terzi, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, enti o società che aderiscono alla procedura della liquidazione dell’IVA di gruppo, i contribuenti con operazioni straordinarie e i soggetti non residenti
Tutti i soggetti passivi IVA sono tenuti alla presentazione della comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA effettuate, indipendentemente dal fatto che dalla liquidazione periodica emerga una eccedenza d’imposta e dal fatto che la liquidazione del tributo avvenga con cadenza mensile o trimestrale. Sono, invece, esclusi da tale adempimento i soggetti passivi che non devono presentare la dichiarazione annuale IVA, né effettuare le liquidazioni periodiche. Regole specifiche sono dettate per i contribuenti con contabilità separate, i contribuenti con contabilità presso terzi, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, enti o società che aderiscono alla procedura della liquidazione dell’IVA di gruppo, i contribuenti con operazioni straordinarie e i soggetti non residenti.
Con la pubblicazione del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e delle relative istruzioni si è completato l’iter avviato dal decreto fiscale (D.L. n. 193/2016), che ha introdotto - con decorrenza dal 1° gennaio 2017 - l’obbligo per i soggetti passivi IVA di comunicare trimestralmente le liquidazioni IVA effettuate.
Tale adempimento, previsto dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010 si affianca a quello delle comunicazioni trimestrali dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, alle bollette doganali e alle note di variazione, che con la stessa decorrenza non devono più essere inviate con cadenza annuale (c.d. modello polivalente) ma trimestrale.
La comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati, e con cadenza trimestrale sia da parte dei contribuenti che liquidano l’IVA con cadenza mensile che trimestrale.
Secondo quanto si legge nelle istruzioni al modello di comunicazione, la stessa deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazioni con eccedenza a credito.
Sono al contrario esonerati dalla presentazione della comunicazione in esame i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.
Le istruzioni forniscono preziose indicazioni anche con riferimento a particolari casi di presentazione della comunicazione in oggetto.
Contribuenti con liquidazioni trimestrali
I contribuenti che eseguono le liquidazioni IVA trimestralmente devono presentare la comunicazione anche per il quarto trimestre solare, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale.
Tuttavia, il versamento dell’IVA dovuta per il trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell’1%, in sede di conguaglio annuale, entro il termine ordinario previsto per la dichiarazione annuale.
Contribuenti con contabilità separate
I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata, devono compilare il modello riepilogando tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento.
Nel caso in cui tra queste attività ne figuri una per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, della comunicazione, i dati di quest’ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l’obbligo dichiarativo.
Riporto del credito IVA nel corso dell’anno
I soggetti che effettuano liquidazioni sia mensili sia trimestrali, in caso di credito IVA da riportare in detrazione da un periodo all’altro, devono osservare la procedura sequenza sotto riportata (riferita, a titolo esemplificativo, solo al primo trimestre dell’anno).
1) credito risultante dal modulo relativo al mese di gennaio - da riportare in detrazione nel modulo relativo al mese di febbraio
2) credito risultante dal modulo relativo al mese di febbraio - da riportare in detrazione nel modulo relativo al mese di marzo
3) credito risultante dal modulo relativo al mese di marzo - da riportare in detrazione nel modulo relativo al 1° trimestre
4) credito risultante dal modulo relativo al 1° trimestre - da riportare in detrazione nel modulo relativo al mese di aprile (da compilare della comunicazione successiva)
Contribuenti con contabilità presso terzi
I contribuenti che abbiano affidato la tenuta della propria contabilità possono effettuare le liquidazioni mensili dell’IVA con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente.
Curatori fallimentari e commissari liquidatori
Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore (in caso di liquidazione coatta amministrativa) devono presentare la comunicazione solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) hanno registrato operazioni imponibili per le quali sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.
Liquidazione dell’IVA di gruppo
1) L’ente o la società commerciale controllante e gli enti o le società commerciali controllati che partecipano, per il periodo dell’anno cui si riferisce la comunicazione, alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, devono presentare singolarmente le proprie comunicazioni indicando nel campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)”, nella sezione “Dati generali” del frontespizio, la partita IVA della controllante e indicando gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento.
2) Oltre alla propria comunicazione, l’ente o società commerciale controllante deve presentare anche una comunicazione periodica barrando la casella “Liquidazione del gruppo” nel frontespizio senza compilare il campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)”.
Operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive
Le modalità di compilazione sono differenti a seconda che l’operazione straordinaria o la trasformazione sia avvenuta durante il trimestre oggetto della comunicazione oppure nel periodo compreso tra il 1° giorno del mese successivo al trimestre e la data di presentazione della comunicazione.
Soggetti non residenti
I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti sono tenuti a presentare la comunicazione con l’indicazione dei dati delle liquidazioni effettuate nel trimestre cui la stessa di riferisce.
In presenza di una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, deve essere presentata una comunicazione con riferimento ai dati delle operazioni ad essa imputabili nel trimestre.
Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it