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Le spese sostenute per l’acquisto di medicinali possono essere portate in detrazione nella dichiarazione modello 730 anche se non si è in possesso della prescrizione medica.

È possibile detrarre le spese per l’acquisto di medicinali anche se non si è in possesso di una prescrizione medica? E per i medicinali acquistati on line come ci si deve comportare?
I portatori di handicap che acquistano una bici a pedalata assistita possono fruire della detrazione IRPEF? In caso di risposta affermativa, ci sono particolari adempimenti da porre in essere?
Sono alcune delle domande cui ha risposto (affermativamente) l’Agenzia delle Entrate nella circolare-guida n. 7/E del 4 aprile 2017. Il documento di prassi fornisce una serie di chiarimenti all’insegna della semplificazione e di un rinnovato rapporto Fisco-contribuente, basato sui principi di collaborazione e buona fede.

Detrazione spese mediche
La norma prevede che è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro (art. 15, comma 1, lettera c, TUIR). Si tratta, in via generale di spese:
- mediche e di assistenza specifica (diverse da quelle deducibili e cioè quelle per i portatori di handicap di cui all’art. 10, comma 1, lettera b, TUIR;
- chirurgiche;
- per prestazioni specialistiche;
- per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Queste spese sono detraibili anche se sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico, così come sono detraibili le spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario, anche se non fiscalmente a carico. Tale beneficio spetta con riferimento alle sole spese correlate alle suddette patologie, limitatamente all’importo massimo annuo di 6.197,48 euro e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell’IRPEF dovuta dal soggetto malato.
Inoltre, se le spese di cui si discute sono state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale la detrazione compete per l’importo del ticket pagato.
Sin qui, nulla di nuovo, come non sono inediti la maggior parte dei chiarimenti contenuti nella circolare, che non è altro che una sintesi della prassi emanata dall’Agenzia delle Entrate negli ultimi anni.
Nella circolare n. 7/E del 2017, peraltro, ci sono anche nuovi chiarimenti. Due sono le precisazioni di rilievo, che riguardano:
- la documentazione da conservare a corredo dell’acquisto dei farmaci;
- la possibilità di acquistarli anche on line.

Farmaci senza ricetta
Una prima importante precisazione riguarda la documentazione da esibire (e conservare) come giustificativo della spesa.
Le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono detraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale, c.d. scontrino parlante, in cui risultino specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario (per maggiori dettagli cfr. circolari 21 aprile 2009, n. 18, 30 luglio 2009, n. 40 e 23 aprile 2010, n. 21; risoluzioni 5 luglio 2007, n. 156 e 17 febbraio 2010, n. 10).
Riepilogando, per poter fruire della detrazione/deduzione gli scontrini fiscali devono contenere:
- natura e quantità dei medicinali acquistati;
- codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
- codice fiscale del destinatario.
Pertanto, anche in questo caso, l’Agenzia riporta una sintesi della prassi più importante sin qui emessa.
Ma aggiunge una nuova precisazione.
Infatti, afferma che a seguito dell’introduzione degli obblighi concernenti la certificazione delle spese, non è possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, come ad esempio, la prescrizione medica.
Di conseguenza, si ammette la possibilità di detrarre le spese semplicemente con lo scontrino senza alcuna necessità di (avere) e conservare la prescrizione medica.

Farmaci on line
Un altro aspetto affrontato riguarda la possibilità di detrarre medicinali acquistati on line. A tale proposito, l’Agenzia ricorda che i medicinali (e cioè, specialità medicinali, farmaci e medicinali omeopatici) devono essere acquistati presso le farmacie, che sono le sole autorizzate alla vendita dei medicinali (vale quanto detto nella circolare 10 giugno 2004 n. 24, risposta 3.3).
Fanno eccezione a questa regola i farmaci da banco e quelli da automedicazione che, a seguito della liberalizzazione introdotta dal D.L. n. 223/2006, possono essere commercializzati presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali.
La vera novità contenuta nella circolare n. 7/E/2017 sta nell’affermazione che la detrazione spetta anche per le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome.
Pertanto, si ammette la possibilità dell’acquisto on line.
Ma attenzione: l’acquisto deve essere fatto solo presso gli esercizi autorizzati e cioè quelli riportati nell’elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line è consultabile sul sito www.salute.gov.it.
L’Agenzia, inoltre, precisa che in Italia non è consentita la vendita on-line di farmaci che richiedono la prescrizione medica.

Acquisto di bici a pedalata assistita
Per i contribuenti con disabilità è prevista una detrazione per le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di una loro integrazione.
L’elenco delle spese ammissibili si è arricchito, nel corso degli anni, con le pronunce di prassi emanate dall’Agenzia.
Nella circolare n. 7/E, accanto alla sintesi di quanto sin qui detto, si aggiunge che sono ammesse alla detrazione le spese sostenute per l’acquisto:
- (da parte del contribuente disabile) di cucine, con riferimento alle componenti meccaniche, elettroniche o informatiche finalizzate a facilitare il controllo dell’ambiente (è necessario, comunque, che in fattura ci sia una descrizione dettagliata con l’indicazione di dette caratteristiche);
    Nota bene
- si può fruire della detrazione soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap;
- tale collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata.
- (da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti) di biciclette elettriche (e-bike) a pedalata assistita.
    Nota bene
L’acquisto delle e-bike è detraibile anche se non si tratta di prodotti compresi nel nomenclatore tariffario delle protesi.
È comunque necessario che il contribuente produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap, un certificato del medico specialista della Asl attestante il collegamento tra la bici e le difficoltà motorie.

Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it