La legge di Bilancio 2017 non ha modificato i limiti quantitativi per l’applicazione del regime di contabilità semplificata. Tuttavia la nuova formulazione dell’art. 18, D.P.R. n. 600/1973 prevede che i ricavi rilevino secondo i medesimi criteri validi ai fini reddituali (principio di cassa). Un’eccezione è prevista per il primo anno di accesso nel regime di cassa, nel quale la verifica dei requisiti dovrà essere effettuata con riferimento ai ricavi determinati in base al criterio di competenza.
Dal 1° gennaio 2017 il regime di cassa trova applicazione nei confronti delle imprese minori che applicano la contabilità semplificata ai sensi dell’art. 18, D.P.R. n. 600/1973.
Si tratta di imprese individuali, società di persone (S.a.s., S.n.c.) e soggetti equiparati che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito ricavi non superiori a 400.000 euro per le imprese che effettuano prestazioni di servizi e 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. A tal fine occorre tenere conto del criterio di prevalenza in caso di soggetti che svolgano contemporaneamente prestazioni di servizio e altre attività, e del ragguaglio ad anno in caso di esercizio dell’attività per un periodo inferiore all’anno. Qualora l’impresa non provveda ad annotare distintamente i ricavi, si considerano prevalenti le attività differenti dalle prestazioni di servizi.
Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, libri e periodici, anche su supporti audio-videomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi devono assumersi al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.
Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Ad esempio
Per un rivenditore di libri i cui ricavi lordi ammontano a 600.000 euro a fronte di costi di acquisto per complessivi 400.000 euro, i ricavi da assumere ai fini del calcolo dei limiti di ammissione al regime di contabilità semplificata ammontano a (600.000-400.000) = 200.000 euro
La legge di Bilancio 2017 non ha modificato i limiti quantitativi per l’applicazione della contabilità semplificata, tuttavia prevede che i ricavi rilevino secondo i medesimi criteri validi ai fini reddituali ai sensi del nuovo art. 66 TUIR. Ne consegue, pertanto, che in sede di valutazione circa l’applicabilità del regime di contabilità semplificata dovranno essere considerati i ricavi percepiti nell’ultimo anno di applicazione in luogo di quelli determinati con il previgente criterio di competenza.
Un’unica eccezione è prevista per il primo anno di ingresso nel nuovo sistema di cassa, il quale sarà applicabile in base ai ricavi determinati con applicazione del vecchio criterio di competenza (art. 109, comma 2, TUIR). Ai fini della permanenza nel regime di cassa rileverà, invece, l’ammontare dei ricavi effettivamente percepiti.
Dovranno inoltre essere considerati, indipendentemente dall’applicazione del principio di competenza o di cassa, i ricavi dovuti alle operazioni di autoconsumo. In proposito, l’art. 18, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 prevede espressamente che le imprese sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata “qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del TUIR […], percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato […]” i limiti suindicati.
L’utilizzo da parte del legislatore delle espressioni “percepiti” e “conseguiti” rende evidente che il criterio della determinazione dei ricavi sarà diverso a seconda della fattispecie in esame.
In particolare, come già accennato, se nell’anno precedente l’impresa avesse determinato il reddito in base al criterio di competenza, ad esempio perché aveva esercitato l’opzione per la contabilità ordinario, la verifica del mancato superamento delle soglie deve essere effettuata determinando i ricavi in base al principio di competenza. È evidente che questa situazione riguarderà, per il periodo d’imposta 2017, ossia il primo anno in cui sarà applicabile il regime di cassa, la generalità delle imprese.
Fonte: IPSOA
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