Avvicinandosi i tempi di chiusura dei bilanci dell’esercizio 2013, si cominciano a testare le ripercussioni che le recenti novità legislative determinano sui conti delle società.
In particolar modo, durante questa settimana abbiamo discusso in merito alla gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti nel bilancio 2013.
Il motivo che ci ha spinto verso l’argomento appare ovvio: le novità di natura fiscale e le indicazioni prevenienti dai documenti OIC revisionati (sia pure non ancora approvati) sembrano rendere indispensabile una riflessione approfondita in merito alle abitudini consolidate nel tempo.
Per avvicinarci al tema, possiamo evocare tre casistiche specifiche:
la società evidenza una svalutazione dei crediti di importo superiore a quello fiscalmente ritenuto ammissibile dall’articolo 101; la posta transita a conto economico ed andrà rammentata la necessità di operare una variazione in aumento (per la quota eccedente) nella dichiarazione dei redditi;
la società intende dedurre fiscalmente una perdita su crediti di modesto importo, senza riscontrare (civilisticamente) la necessità di svalutazione del credito;
la società intende dedurre integralmente una perdita su un credito legato ad una procedura concorsuale, pur ritenendo (civilisticamente) di poter lasciare iscritta una parte del credito, ritenendo di poterla ricavare dalla procedura.
Certamente, l’ipotesi che si potrà presentare con maggiore frequenza è quella indicata al punto 2), ipotesi peraltro che presenta aspetti di estrema attualità, essendo applicabile dall’anno 2012 ed avendo ricevuto un commento di prassi nel 2013, con la circolare 26/E dell’Agenzia delle entrate.
A tale riguardo, l’Agenzia delle entrate ha affermato che la deduzione della posta è comunque subordinata al preventivo transito a conto economico, pur se non riveste importanza il tipo di tecnica contabile utilizzata, svalutazione o perdita che sia. Il dettaglio non è secondario, poiché è chiaro che la prassi contabile dell’OIC circoscrive le ipotesi in cui i crediti possono essere cancellati dal bilancio a poche fattispecie, normalmente legate a fenomeni di “realizzo” o di evoluzione giuridica (transazione, prescrizione, cessione del credito, accertamento giudiziale).
Per comprendere meglio il concetto, possiamo riscontrare che, nelle ipotesi di procedure concorsuali, il TUIR ragiona in termini di perdita, mentre i principi contabili impongono solo una svalutazione. Ancor più evidente la riflessione se pensiamo al credito di modesto importo scaduto da almeno 6 mesi; in questa ipotesi, si potrebbe ipotizzare che, civilisticamente, si possa ritenere non obbligatoria la salutazione, ma in tal caso mancherebbe l’innesco per la deduzione fiscale.
Ecco, allora, che a noi pare utile poter ipotizzare l’utilizzo di un fondo che ha la funzione di completamento / integrazione del canonico fondo svalutazione crediti, al quale far confluire la quota parte di costo (accantonamento) che si intende dedurre dal punto di vista fiscale, pur senza cancellare il credito dall’attivo di bilancio. L’impostazione può essere condivisa ove si accetti l’idea che, nel bilancio, possano transitare poste con esclusiva “cittadinanza” fiscale; comportamento peraltro indispensabile dopo l’abrogazione del quadro EC. Per riprendere l’esempio precedente del credito di modesto importo, tale abitudine potrebbe consentire di lasciare inalterato il credito nell’attivo, beneficiando del risparmio fiscale. Peraltro, ciò consentirebbe (sia pure mediante una analisi puntuale delle alimentazioni di tale “fondo concorrente”) di poter gestire al meglio le successive evoluzioni del suddetto credito. Infatti, al momento dell’eventuale incasso, alla precedente deduzione fiscale dovrebbe accompagnarsi la tassazione di un componente sopravvenienza attiva (oppure utilizzo fondo, che dir si voglia). Insomma, tale fondo “di completamento” accoglierebbe in modo esclusivo poste e voci nate per necessità tributarie (tipicamente procedure non integralmente svalutate sul versante civilistico e crediti di modesto importo); a tali “alimentazioni” corrisponderanno (in modo puntuale) altrettanti “scarichi” connessi alla successiva evoluzione della sorte del credito (incasso, stralcio definitivo, default, ecc.).
Pensando, infine, alla dichiarazione annuale dei redditi, avremmo la certezza che questo fondo “aggiuntivo” abbia un sicuro riconoscimento fiscale, in quanto creato appositamente per poter “gestire” tali deduzioni.
Nel canonico fondo svalutazione crediti, invece, continueranno a confluire le canoniche quote di credito che si ritiene di non poter incassare sulla base della stima “generica” operata dagli amministratori; le stesse potranno essere in tutto o in parte riconosciute fiscalmente.
Di tali due ultime considerazioni, infine, si farà tesoro al momento della compilazione del prospetto dei crediti contenuto nel modello UNICO.
8 marzo 2014
Fonte: www.ecnews.it
a cura del Comitato di Redazione