Circolare 11/E del 21/05/2014
Con la Circolare n.11/E del 21/05/2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti le imposte sui redditi.
Rapporto Imu-Irpef - Nella Circolare viene in primo luogo richiamata l’attenzione sull’effetto sostitutivo Imu-Irpef.
In generale rimane fermo l’effetto sostitutivo Imu-Irpef anche nel caso in cui sia dovuto soltanto il versamento della prima e/o seconda rata o della cosiddetta Mini IMU.
Va tuttavia rilevato come l’Agenzia delle entrate abbia espressamente sottolineato, nella circolare in oggetto, che l’effetto sostitutivo in queste ipotesi previsto, è limitato soltanto all’anno 2013.
Canoni di locazione non percepiti - La circolare si sofferma anche sui canoni di locazione non percepiti.
Viene a tal proposito ricordato come i canoni di locazione debbano essere sempre dichiarati, indipendentemente dall’effettiva percezione.
L’attenzione viene tuttavia richiamata su un’importante distinzione: quella tra le locazioni di immobili abitativi e non abitativi.
Più in particolare viene chiarito che, mentre per gli immobili abitativi assume rilevanza la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore (a decorrere dalla quale i canoni possono non essere più dichiarati), per le locazioni di immobili non abitativi il legislatore tributario non ha previsto una disposizione analoga.
Ne consegue che:
- il relativo canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo;
- le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate.
Mentre con riferimento al primo punto occorre chiarire che tale interpretazione appariva ormai come condivisa, lascia qualche perplessità il secondo chiarimento, in quanto l’eventuale credito d’imposta per i canoni non percepiti e riconosciuti dalla Giudice non appariva come una disposizione collegata soltanto agli immobili abitativi.
Le spese sanitarie - La Circolare n.11/E si concentra anche sulle spese sanitarie detraibili.
Viene infatti chiarito che:
- la figura dell’osteopata non è annoverabile fra le figure sanitarie riconosciute, pertanto le prestazioni dallo stesso svolte non consentono la fruizione della detrazione. Le spese potranno essere però detratte se rese da iscritti alle professioni sanitarie riconosciute.
- viene al contrario riconosciuta la detraibilità per i compensi al biologo nutrizionista. Ciò in considerazione del fatto che la professione di biologo, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e può svolgere attività attinenti alla tutela della salute.
Le spese di ristrutturazione – Un’importantissima precisazione riguarda la possibilità di fruire della detrazione per le ristrutturazioni o per il risparmio energetico anche nel caso in cui le spese siano state sostenute dal contribuente tramite finanziamento.
In questo caso, la società finanziaria deve liquidare il fornitore con un bonifico completo dei dati previsti (causale di versamento con gli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per cui è effettuato il pagamento, partita Iva del destinatario del bonifico), di cui il contribuente deve conservare una copia.
L’anno di sostenimento della spesa corrisponde a quello in cui è stato emesso il bonifico dalla finanziaria al fornitore.
Con la circolare in oggetto viene altresì stabilito che, per poter fruire della detrazione relativa a spese su parti comuni, anche i condomìni con non più di otto condòmini per i quali non vige l’obbligo di nominare un amministratore, devono richiedere l’attribuzione del codice fiscale.
La detrazione prevista per le spese di ristrutturazione o per il risparmio energetico è ammessa anche nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente indicato i riferimenti normativi nella causale del bonifico.
È tuttavia necessario che l’errore non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%.
Bonus mobili - Nella circolare 11/E viene altresì chiarito che anche gli interventi per il risparmio energetico consentono la fruizione del bonus mobili se riconducibili alla “manutenzione straordinaria”.
Al contrario non è possibile fruire del bonus mobili in caso di acquisto di box pertinenziale: il beneficio spetta infatti solo in caso di ristrutturazione di immobili già esistenti e non anche nel caso di nuove costruzioni.
Un’altra importante precisazione riguarda gli strumenti di pagamento: al fine di poter accedere al beneficio è infatti necessario ricorrere all’apposito bonifico bancario e postale che prevede la ritenuta del 4% in applicazione dell’art. 25 del decreto-legge n. 78 del 2010.
Rimane tuttavia ferma la possibilità di effettuare il pagamento mediante carte di credito e di debito.
Si ribadisce che l’importo complessivo ammissibile alla detrazione è 10mila euro in riferimento a tutte le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, anche nel caso siano stati eseguiti più interventi edilizi sulla stessa unità immobiliare.
22 maggio 2014
Fonte: fiscal-focus.info
Autore: Redazione Fiscal Focus