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Legge di Stabilità 2015

La lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 introduce il nuovo art. 17 – ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”, il quale prevede per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A., che agiscono nelle vesti pubbliche, che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell'Economia.
Dunque, al cedente/prestatore viene erogato l’importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell’Iva, la quale è corrisposta all’erario direttamente dal soggetto Pa beneficiario delle cessione/prestazione: è quest’ultimo che, in luogo del fornitore, provvede al versamento dell’imposta secondo le modalità e i termini che verranno fissati con il decreto ministeriale.
Per espressa previsione di legge, il meccanismo non si applica nei casi in cui l'ente cessionario o committente assume la veste di debitore dell'Iva, ad esempio operazioni sottoposte al regime dell'inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74 del D.P.R. 633/72, acquisti intracomunitari.
Vengono esclusi dal meccanismo dello split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
La nuova misura, nelle more del rilascio, ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea, trova comunque applicazione per le operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1º gennaio 2015.
Per quanto riguarda la gestione contabile delle operazioni, il fornitore emetterà fattura, per le operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio, con la rivalsa dell’IVA, indicando che tale imposta non verrà mai incassata ai sensi dell’art. 17–ter del D.P.R. 633/1972 (split payment); l’imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente, e andrà stornata o contestualmente alla registrazione della fattura o con un’apposita scrittura dal totale del credito accesso verso l’ente pubblico.
Per le fatture già emesse nei confronti della Pa in regime di esigibilità differita, in base all’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72, qualora l’esigibilità dell’imposta si verifichi a partire dal 1° gennaio 2015, queste fatture andranno gestite con il nuovo sistema dello split payment.
Dunque, la nuova disciplina è applicabile a tutte le operazioni la cui Iva diventa esigibile dal 1° gennaio 2015.
Pertanto:
- se la fattura è stata emessa nel 2014 con Iva ad esigibilità differita;
- - e l’Iva diventa esigibile dopo il 1° gennaio 2015 (in quanto il pagamento, avviene, ad esempio, il 2 febbraio 2015), deve comunque ritenersi applicabile il meccanismo dello split payment.
Per tali operazioni, del mancato incasso va data evidenza contabile con una scrittura di rettifica, di modo che il debito Iva sorto a suo tempo in sede di fatturazione sia stornato e relativamente alle fatture interessate dallo split payment il saldo del debito Iva chiuda in pareggio.
L’ente pubblico, in relazioni alle suddette operazioni, assume il ruolo di debitore dell’Iva. Da un punto di vista pratico, in mancanza del decreto a cui è demandata la fissazione delle modalità e dei tempi di esecuzione del versamento dell’Iva non pagata in forza dello split payment, i soggetti della Pa dovranno mantenere sospeso il versamento dell’imposta, senza essere sottoposti a conseguenze sanzionatorie.

8 gennaio 2015

Fonte: Fiscal-focus.info
Autore: Redazione Fiscal Focus