Buone nuove in arrivo per i contribuenti non in regola con i pagamenti erariali.
Sono ammessi alla nuova definizione agevolata dei ruoli affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 31 dicembre 2016 anche i contribuenti che non hanno aderito alla prima edizione della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016. Buone notizie anche per i contribuenti che, pur avendo aderito alla prima edizione della rottamazione, non hanno provveduto al pagamento delle rate di luglio e di settembre: potranno provvedere a regolarizzare la propria posizione debitoria entro il prossimo 7 dicembre, pagando entro tale data anche la terza rata in scadenza il 30 novembre.
Buone nuove in arrivo per i contribuenti non in regola con i pagamenti erariali.
L’emendamento al decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018, approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, ha concesso la possibilità di fare pace col fisco anche ai contribuenti che non hanno aderito alla prima edizione della rottamazione dei ruoli. Una pace che di fatto riguarda le irregolarità commesse negli ultimi 17 anni.
Il D.L. n. 148/2017 (collegato alla legge di Bilancio 2018) ha riaperto la via alla definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti introdotta dall’art. 6, D.L. n. 193/2016 che ha riscosso un successo non trascurabile nella platea dei contribuenti comportando, alla data del 31 luglio 2017, l’afflusso di circa due miliardi di euro nelle casse dello Stato.
L’art. 1 del D.L. n. 148/2017 ha disposto l’invocata estensione della procedura definitoria, di fatto riaprendone i termini e consentendo anche la regolarizzazione di talune tipologie di posizioni debitorie. Dal canto suo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già pubblicato sul proprio sito i modelli per aderire alla rottamazione bis e le prime linee-guida, inclusive di apposite FAQ di agevole consultazione.
Rate scadute e riapertura dei termini
L’art. 1, comma 1, D.L. n. 148/2017, come modificato dall’emendamento in parola, ammette la rimessione in termini dei soggetti che, pur avendo aderito alla precedente edizione della definizione agevolata dei ruoli, non hanno provveduto al versamento delle prime due rate, rispettivamente in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017. Questi soggetti devono effettuare il versamento delle rate non pagate entro il 7 dicembre 2017, data entro la quale sono tenuti anche al versamento della terza rata del 2017, in scadenza il 30 novembre.
Si tratta, come si può agevolmente constatare, di un’ipotesi di regolarizzazione, che peraltro non comporta l’invio di ulteriori comunicazioni, né l’emissione di nuovi bollettini di pagamento. L’Agente delle Entrate-Riscossione, infatti, ha chiarito che ai fini dei rispettivi versamenti è necessario utilizzare i bollettini RAV relativi alle prime due rate, ricevuti unitamente alla “Comunicazione delle somme dovute” inviata al contribuente in esito alla procedura di rottamazione.
Nota bene
Sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile richiedere, allegando i documenti di riconoscimento, la copia della comunicazione delle somme dovute e i relativi bollettini di pagamento, accedendo nell’apposita sezione dedicata alle “rate scadute e nuovo termine al 30 novembre”.
Quanto alle ulteriori rate, in scadenza al termine dei mesi di aprile e settembre 2018, è previsto che quella di aprile slitti a luglio 2018.
Piani di dilazione in essere e regolarizzazione dei versamenti
La nuova formulazione dell’art. 1, comma 4, lettera a), D.L. n. 148/2017 consente l’ammissione alla procedura dei contribuenti che si erano visti respingere l’istanza di adesione per mancato versamento delle rate di preesistenti piani di dilazione in scadenza al 31 dicembre 2016. L’art. 6, comma 8, del D.L. n. 193/2016, infatti, consentiva l’accesso alla definizione agevolata dei ruoli anche ai soggetti con piani di dilazione in corso al 24 ottobre 2016 “purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016”.
Ne conseguiva l’esclusione dai benefici della procedura in parola per coloro che non fossero stati in regola con tali versamenti.
La nuova disciplina, invece, contempla apertamente la possibilità di regolarizzare la propria posizione manifestando all’agente della riscossione la propria volontà, mediante la presentazione, entro il 15 maggio 2018, di apposita istanza (modello DA-R, da presentare a mezzo PEC agli indirizzi nello stesso indicati o a mano presso gli appositi sportelli Agenzia delle Entrate-Riscossione, con esclusione di tale ultima opzione per il solo territorio siciliano).
In tale dichiarazione il debitore assume l’impegno a rinunciare all’eventuale contenzioso in essere.
Sulle somme dovute per la definizione si applicano a decorrere dal 1° agosto 2018 gli interessi per la dilazione del pagamento.
A sua volta, l’agente della riscossione comunica al contribuente:
- entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
- entro il 30 settembre 2018, gli importi per definire i ruoli e le relative scadenze.
Il contribuente è tenuto a versare:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018, l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza;
- in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e di novembre 2018, l’80% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
- entro febbraio 2019, l’ultima rata relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione agevolata.
È importante precisare che è ammessa la compensazione con i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Come specificato dall’Agente della riscossione, l’ammissione al beneficio è stata espressamente prevista per i soli carichi oggetto di istanze respinte a seguito del mancato versamento delle rate scadute relative a preesistenti piani di dilazione, in essere al 24 ottobre 2016.
La nuova definizione agevolata
L’art. 1, comma 4, lettera b), D.L. n. 148/2017 disciplina la vera e propria rottamazione bis. La norma prevede la possibilità di accedere ai benefici della nuova procedura con esclusivo riguardo ai “carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017”.
Come per la precedente procedura di definizione agevolata, è escluso il pagamento di sanzioni e interessi di mora, mentre per le multe comminate a seguito di infrazioni al Codice della strada (attesa la loro natura sanzionatoria) è prevista l’esclusione del pagamento dei soli interessi di mora e delle maggiorazioni ex lege.
Sul piano strettamente procedurale, l’Agente è tenuto a inviare entro il 31 marzo 2018, a mezzo posta ordinaria, una comunicazione contenente i carichi fiscali affidati dagli enti tra 1° gennaio e il 30 settembre 2017, in relazione ai quali non risultino ancora notificate le relative cartelle di pagamento. Successivamente, il contribuente che intenda aderire alla nuova definizione agevolata sarà tenuto a presentare (a mano o a mezzo PEC) entro il termine perentorio del 15 maggio 2018 il nuovo modello DA-2017 (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione) ed attendere l’invio, entro il 30 giugno dello stesso anno, della relativa comunicazione contemplante - salvo diniego - gli importi definitivi da versare, con indicazione delle relative scadenze e allegazione dei bollettini di pagamento.
I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o ripartiti in un massimo di cinque rate, aventi ad oggetto ciascuna il 20% del debito complessivo. Le rate devono essere corrisposte - secondo una scansione temporale piuttosto serrata - nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018, nonché febbraio 2019.
Il mancato versamento nei termini, nonché l’eventuale pagamento in misura ridotta comportano la decadenza dai benefici della procedura, salva l’acquisizione degli importi versati a titolo di acconto sul quantum complessivamente dovuto.
In caso sussista un precedente piano di rateizzazione, inoltre, è ammessa la richiesta di adesione alla nuova rottamazione anche laddove il contribuente non sia in regola con i relativi pagamenti. Tale norma, come si vede, introduce maggiore elasticità rispetto alla precedente procedura, non richiedendo il saldo delle rate del piano di dilazione in scadenza, in deroga espressa a quanto disposto dall’art. 6, comma 8, D.L. n. 193/2016.
Il nuovo modello DA-2017, inoltre, prevede espressamente la possibilità di assumere l’impegno alla rinuncia ai contenziosi in essere con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativamente ai carichi fiscali oggetto di definizione.
Si segnala infine che a seguito della presentazione dell’istanza di adesione alla rottamazione, per i debiti relativi ai carichi che ne formano l’oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla presentazione della stessa istanza e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della predetta dichiarazione.
Alcune considerazioni
La formulazione della norma antecedente all’approvazione dell’emendamento, a ben vedere, prevedeva dunque una rottamazione light a fronte della precedente, che copriva un periodo di ben sedici anni: ciò che non ha mancato di suscitare perplessità, ove si consideri che il decreto ben avrebbe potuto prevedere sin da subito la riammissione alla procedura per tutti i contribuenti che, per i motivi più disparati, non hanno ritenuto di approfittare della precedente definizione agevolata.
A latere il fisiologico aumento degli introiti, infatti, una misura di questo tipo sarebbe immediatamente apparsa come improntata a un maggior equilibrio, atteso che non si comprende il motivo per cui sia stato originariamente previsto il solo “ripescaggio” dei soggetti che intendevano regolarizzare la propria posizione relativamente alle rate scadute dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016.
Paradossalmente, infatti, il decreto sembrava valorizzare solo il “pentimento” dei contribuenti che, nell’inosservanza della norma, non avevano rispettato gli obblighi contratti, anziché prevedere vantaggi similari per i contribuenti virtuosi che, per un motivo o per l’altro (non ultimo l’incertezza in ordine alla compensabilità dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, originariamente non prevista), di fatto sono rimasti esclusi dalla precedente definizione agevolata.
Le modifiche approvate hanno ovviato a tale situazione, riammettendo alla definizione agevolata anche i contribuenti che non hanno aderito alla prima edizione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016: una vera e propria seconda chance, riconosciuta ai contribuenti che non abbiano aderito alla procedura dello scorso anno, per definire vantaggiosamente la propria posizione debitoria, nonché un’ulteriore possibilità concessa all’Erario per incrementare sensibilmente gli introiti.
Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it