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Fondo PMI vittime di mancati pagamenti

La Manovra correttiva 2017 elimina il vincolo temporale del 1° gennaio 2016 per l’accesso al fondo per le Piccole e medie imprese (PMI) che, a tale data, risultino in una situazione di potenziale crisi di liquidità per mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate in un procedimento penale. L’eliminazione del limite temporale del 1° gennaio consente, quindi, di ampliare il numero delle imprese che possono accedere alle risorse disponibili: 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018.
La Manovra correttiva 2017, approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 1° giugno 2017, estende l’ambito di applicazione del Fondo per il credito alle Piccole e medie imprese (PMI) vittime di mancati pagamenti, aprendo nuove possibilità per i soggetti che abbiano i requisiti e vogliano accedervi.

Fondo PMI vittime di mancati pagamenti
Il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti è stato istituito dalla legge di Stabilità 2016 ed ha la finalità di sostenere, nel triennio 2016-2018, le PMI che siano entrate in crisi, a causa del mancato pagamento da parte di aziende debitrici, i cui titolari siano accusati dei reati di estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta o false comunicazioni sociali.
Il Fondo è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ed è gestito dalla Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (DGIAI), che, con sua circolare del 22 dicembre 2016 n. 127554, ha definito le modalità ed i termini per presentare le domande.
Le imprese che ne possono beneficiare sono:
- PMI, regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle Imprese, che abbiano il pieno e libero esercizio del dei propri diritti, non in fase di scioglimento o di liquidazione, che non siano sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o a piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti, che abbiano sufficiente capacità di rimborso e che versino in uno stato di potenziale crisi di liquidità per mancati pagamenti da parte di imprese debitrici che rientrino nel novero di quelle precedentemente indicate.
I mancati pagamenti che rilevano ai fini dello stato di potenziale crisi di liquidità devono essere pari ad almeno il 20% del totale dei “Crediti verso clienti”, ai sensi dell’art. 2424, lett. C) II-1 del codice civile.

Dotazione finanziaria
Il finanziamento deve essere:
- non superiore al totale dei crediti vantati dalle PMI e non pagati alla data di presentazione della domanda;
- di importo massimo di Euro 500.000,00;
- non superiore alle capacità di rimborso della P.M.I. richiedente;
- nei massimali “de minimis” applicabili a seconda del settore di appartenenza della P.M.I. richiedente.
Esso viene erogato in unica soluzione dal MISE entro 30 giorni dalla sua concessione, verificata la regolarità contributiva del soggetto beneficiario, ed ha un tasso di interesse pari allo 0%.
Ha inoltre ammortamento non inferiore a tre anni e non superiore a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni. Costituisce, infine, un credito privilegiato.
Per le domande di importo superiore ad euro 150.000,00, per la concessione, sono richieste le informazioni antimafia e si osservano le applicabili disposizioni del codice antimafia. Il fondo di dotazione è pari ad euro 10 milioni annui.

Cosa prevede la Manovra correttiva
L’importante innovazione alla regolamentazione del Fondo che è stata introdotta con la Manovra correttiva 2017 consiste nella eliminazione del limite temporale previsto per i soggetti che intendessero richiedere di accedere al Fondo, costituito, originariamente, dalle imprese che risultassero parti offese in uno dei procedimenti penali che fosse in corso alla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2016.
Le ricadute di questa modifica sono evidenti: l’eliminazione di questa cesura temporale ha provocato l’allargamento della platea dei potenziali beneficiari del Fondo. La possibilità per le PMI che versino nelle condizioni previste da questo strumento di potervi accedere costituisce un evidente possibile rimedio a situazioni di crisi di liquidità, non imputabili evidentemente al soggetto in difficoltà.
Purtroppo lo strumento agevolativo esaminato in questa sede avrebbe avuto un impatto ancora maggiore, qualora fosse stato aumentato sia il contesto temporale di operatività sia il fondo di dotazione. In tempi di stringenti vincoli di bilancio da rispettare, però, il perché non siano state apportate queste ulteriori modifiche è chiaramente comprensibile.
Da ultimo una notazione rilevante sulla possibilità di revoca del finanziamento. L’art. 9 del decreto Interministeriale del 17 ottobre 2016 prevede che “Il Ministero procede alla revoca dell'agevolazione, secondo quanto previsto dal comma 4, nei casi in cui le imprese debitrici siano assolte, con sentenza passata in giudicato intervenuta prima del completo rimborso del finanziamento agevolato, per i delitti di cui sono state imputate nel procedimento penale in cui la PMI beneficiaria è risultata parte offesa”.
In questo caso il Ministero definisce un nuovo piano di ammortamento per il capitale ancora a scadere, regolato al tasso d'interesse di cui all'art. 5, comma 2 del predetto decreto e la PMI dovrà rimborsare le rate da essa non ancora rimborsate, attenendosi al sopracitato nuovo piano di ammortamento.
E’ evidente la “ratio” di questa disposizione: venendo meno il presupposto per potere accedere allo strumento agevolativo, il finanziamento viene revocato.
Tale eventualità comporta una necessaria valutazione preliminare da parte dell’impresa che intenda richiedere di accedere al Fondo, che viene chiamata ad un difficile giudizio prognostico sulla fondatezza della notizia di reato che riguarda l’impresa che non abbia effettuato il pagamento.

Fonte: IPSOA
http://www.ipsoa.it